Da avvocato familiarista mi trovo spesso ad affrontare momenti delicati nella vita delle coppie, in particolare quando una relazione giunge al termine.
In queste circostanze la priorità assoluta deve rimanere il benessere dei figli.
La legge fa la sua parte grazie all’istituto giuridico fondamentale dell’affido condiviso, strettamente legato al principio della bigenitorialità, anche se non è sempre stato così.
Se facciamo un passo indietro, in origine, al legislatore italiano non è passato nemmeno per l’anticamera del cervello di propendere per un modello di esercizio contemporaneo della responsabilità genitoriale da parte di mamma e papà in caso di crisi.
Infatti, nonostante l’esistenza di norme internazionali di rango super primario sul concetto di affido condiviso, in Italia la disciplina codicistica è stata nel tempo interessata da vari interventi di riforma, fino a quando, con l’introduzione dell’art. 337 ter c.c. si è aperta una finestra sulla possibile valutazione che i minori restino affidati ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro permanenza presso ciascun genitore e sono stati fissati misure e modi con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli.
Nell’arco degli ultimi venti anni, il legislatore nazionale e quello europeo hanno interamente ridisegnato i presupposti che fondano la disciplina dei rapporti con i figli, in caso di fallimento della relazione tra i genitori, sostituendo alla regola dell’affidamento esclusivo quella dell’affidamento condiviso, di norma con la collocazione prevalente presso un genitore, per poi aprirsi ulteriormente verso la possibilità di un collocamento paritetico o comunque più equilibrato.
Questo ovviamente ha messo in discussione la maternal preference, a lungo percorsa sullo stereotipo della donna come genitore migliore, durata a lungo negli anni, per poi iniziare a valorizzare il ruolo, prima piuttosto marginale, del padre, anch’esso coinvolto nel menage familiare secondo il principio di neutralità, nella scelta del collocatario, il c.d. gender neutral child custody law.
L’interesse del minore non viene, quindi, più fatto presuntivamente coincidere con l’esigenza di preservare, in maniera prioritaria, il rapporto con la madre, ma con l’esigenza di continuare ad intrattenere ove possibile una relazione sana ed equilibrata con entrambi i genitori.
Bigenitorialità e affido condiviso diventano quindi i principi che ora regolano gli equilibri familiari nell’interesse dei figli dopo la crisi di coppia, come diritto dei figli e dovere dei genitori.
L’affido condiviso è dunque la modalità di affidamento dei figli minori che la legge italiana oggi considera prevalente in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, con connotazioni sempre più concrete e un’apertura a forme di bigenitorialità effettiva.
La bigenitorialità è, infatti, il fondamento dell’affidamento condiviso.
Esso riconosce il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la fine della loro unione, aspetto questo ritenuto fondamentale per la loro crescita serena ed equilibrata.
I benefici di un modello di affido condiviso improntato alla bigenitorialità sono, infatti, numerosi e significativi per i figli:
- Stabilità emotiva: mantenere un legame affettivo significativo con entrambi i genitori contribuisce a ridurre il senso di perdita e confusione che può derivare dalla separazione;
- Senso di appartenenza: il bambino si sente parte integrante della vita di entrambi i genitori, rafforzando il suo senso di identità e sicurezza;
- Modelli educativi diversi: avere due figure genitoriali attive permette al bambino di beneficiare di diversi stili educativi e di apprendere da entrambe le prospettive;
- Minore conflittualità: un accordo di affido condiviso ben strutturato può contribuire a ridurre la conflittualità tra i genitori, creando un ambiente più sereno per il bambino;
- Sviluppo equilibrato: la presenza di entrambi i genitori favorisce uno sviluppo psicologico, sociale ed emotivo più equilibrato.
Questa è dunque la prospettiva attuale, ovviamente non priva di sfide che riguardano i singoli aspetti della bigenitorialità e dell’affido condiviso in pratica.
Ora lo vediamo.

Affido condiviso in pratica e bigenitorialità – I 4 aspetti dell’affidamento condiviso
L’attuazione concreta dell’affido condiviso può variare a seconda delle specifiche circostanze familiari, degli accordi che vengono presi dai genitori in sede di definizione consensuale delle condizioni o delle decisioni assunte dal Tribunale, quando l’accordo non viene raggiunto.
Ma al di là delle possibili variabili, ci sono 5 aspetti da considerare.
1) Decisioni congiunte
Tutte le decisioni importanti riguardanti i figli devono essere prese di comune accordo tra i genitori. Si tratta in particolare di tutte quelle decisioni riguardanti l’istruzione, la salute, l’educazione e le attività extrascolastiche.
In caso di disaccordo è possibile ricorrere al Giudice Tutelare
Le decisioni da prendere congiuntamente riguardano anche gran parte delle spese di natura straordinaria che devono essere affrontate per i figli, che non tratto tuttavia in questo articolo per non andare fuori tema.
2) Residenza del minore e tempi frequentazione
Solitamente si stabilisce una residenza principale del minore presso uno dei genitori, che prende il nome di “collocatario” e si definiscono modalità e tempi di frequentazione, che devono essere ampi e flessibili con il genitore “non collocatario”, con inclusione di pernottamenti, fine settimana, vacanze, etc.
L’obiettivo è garantire in ogni caso una presenza significativa e continuativa di entrambi i genitori nella vita quotidiana dei figli.
La bigenitorialità richiede infatti la partecipazione del padre e della madre nella vita della prole con una frequentazione tale da garantire la conservazione di un solido rapporto affettivo con entrambi i genitori.
Contrariamente al passato, l’affido condiviso sta iniziando a prendere una piega ancor più concreta, con casistiche che prevedono una frequentazione più intensa rispetto a quella ripartita secondo i vecchi schemi che vedevano maggiormente coinvolto il genitore collocatario.
Non si tratta necessariamente di frequentazione paritetica, tagliata con l’accetta al 50%, ma si tratta di una modalità comunque molto diversa dal tradizionale diritto di visita del passato.
Si vuole dare effettività alla pari dignità e responsabilità dei genitori, con una connotazione sempre più fattuale a livello di partecipazione alla vita dei figli da parte di entrambi i genitori.
Affidamento condiviso non comporta quindi necessariamente un collocamento paritetico, anche se possono esserci casi di questo tipo, nel rispetto dell’interesse del minore e quindi evitando rotazioni troppo frenetiche nella frequentazione o turni irregolari che potrebbero disorientare i bambini pregiudicandone la stabilità.
3) Mantenimento
Entrambi i genitori hanno il dovere di contribuire al mantenimento dei figli minori o maggiori d’età non autonomi economicamente.
Il mantenimento economico viene dunque generalmente ripartito tra i genitori in proporzione alle loro capacità economiche e tenendo conto dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
L’assetto del collocamento si riflette anche sulla misura dell’assegno di mantenimento della prole: se infatti entrambi i genitori provvedono direttamente in maniera equivalente alle esigenze di carattere ordinario del figlio, a parità di condizioni reddituali e patrimoniali, il contributo economico diminuisce e potrebbe anche azzerarsi, nei casi di collocazione paritetica.
4) Casa familiare
Su questo punto occorre soffermarsi di più, perché potrebbero sorgere questioni.
Nulla quaestio nell’ipotesi in cui vi sia un genitore collocatario con una residenza prevalente ed effettiva del figlio presso quel genitore, nel qual caso resta l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale in suo favore, per garantire al minore la continuità nel suo ambiente di vita.
Ma che cosa succede se la frequentazione è paritetica o comunque intensamente ripartita tra i genitori?
La risposta al quesito apre il tema di 2 possibili ipotesi, tutt’altro che semplici nella fattibilità concreta.
Vediamole.
Uso alternato della casa
Uso alternato significa che la casa viene assegnata ai figli e che sono, dunque, i genitori a doversi alternare nella permanenza della casa.
L’alternanza dei genitori presso la casa familiare favorisce la simmetria dei ruoli e la conservazione dell’habitat domestico, con minimizzazione dei disagi che normalmente subiscono i figli a causa del continuo cambio di ambiente e abitudini di vita.
Sembra infatti più equo che siano gli adulti, quali unici responsabili della fine dell’unione familiare, a doversi spostare, adattandosi secondo i turni alle esigenze dei figli, piuttosto che siano questi ultimi a dover subire le conseguenze della crisi, traslocando continuamente per vedere garantito il loro diritto alla continuità affettiva con i genitori.
Troviamo casistiche di uso alterno anche nella giurisprudenza, come il caso trattato dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 314 del 14 marzo 2024, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado sul collocamento paritario, a settimane alterne, presso l’abitazione familiare, laddove i figli minori mostrino un attaccamento sicuro nei confronti di entrambi i genitori e questi ultimi dispongono di un’abitazione, quando non sono di turno.
Uso promiscuo della casa
A differenza dell’alternanza, nell’uso promiscuo non si sposta nessuno, ma vengono divisi gli spazi interni dell’abitazione.
La soluzione ovviamente non è sempre fattibile, richiedendo aspetti logistici che consentano un utilizzo contemporaneo della casa, oltre che unbuona collaborazione per una coabitazione sostenibile.
Sul punto, si è espressa la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2023 dell’8 luglio 2024, precisando che non può essere disposta l’assegnazione ad uno solo dei coniugi dell’intera abitazione adibita a casa familiare, nel caso in cui ciascuno occupi una porzione dell’immobile autonoma ed indipendente ed i minori siano affidati con collocamento paritetico ed utilizzino promiscuamente entrambi gli spazi abitativi.
L’uso alternato o l’uso promiscuo, per quanto non semplici, diventano una soluzione opportuna soprattutto quando vi siano obiettive ragioni che impediscano o rendano più disagevoli le trasferte dei figli, tenuto conto di alcune difficoltà di adattamento dovute, per esempio, a condizioni di particolare fragilità in ragione della disabilità di uno di essi.
Ad ogni buon conto, una volta effettuato un attento studio sulla fattibilità e sostenibilità delle ipotesi sopra prospettate, è comunque necessario – anche se c’è alta conflittualità – che i genitori manifestino una seria volontà di collaborare nel superiore interesse dei figli per l’organizzazione degli spazi e dei tempi di gestione della casa e dei bambini.
E poiché le competenze comunicative si possono sempre acquisire, è apprezzabile l’intervento della citata giurisprudenza di merito che invita le parti ad attivarsi per intraprendere o proseguire un percorso di coordinazione genitoriale o di sostegno alla genitorialità.
E se il regime promiscuo o alternato -ove fattibile- non fosse frutto di un accordo?
Naturalmente, come è già accaduto, sarà il giudice a decidere al posto delle parti.
L’affido condiviso e la bigenitorialità, soprattutto nel taglio di apertura attuale, rappresentano un cambio di paradigma fondamentale nel diritto di famiglia, ponendo al centro i bisogni ed i diritti dei figli.
Sebbene l’attuazione pratica possa presentare delle sfide e richiedere una buona dose di collaborazione tra i genitori, i vantaggi per la crescita serena ed equilibrata dei bambini sono innegabili.
Come avvocato familiarista sono qui per aiutarti a navigare in questo complesso scenario cercando sempre la soluzione migliore per tutelare il benessere dei tuoi figli.
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