Alienazione parentale: quando l’amore diventa veleno

L’alienazione parentale ai danni dei bambini e del padre

I bambini sono le prime vittime dell’alienazione parentale.

L’alienazione parentale avviene quando un genitore, spesso la madre, allontana il figlio dall’altro e il minore si ritrova intrappolato in un conflitto che non ha scelto.
Le conseguenze psicologiche possono essere gravi e durature, segnando indelebilmente il suo sviluppo.
Ma come si può intervenire per proteggere i piccoli coinvolti?
In questo articolo ti riporto lo spunto offerto di recente dalla Corte di Cassazione per affrontare questa
difficile situazione nel miglior interesse del minore.

La violenza non ha genere

Cosa accade quando è la madre ad avere comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei propri bambini?

Nell’immaginario collettivo è abbastanza frequente pensare che le condotte violente provengano sempre o comunque nella stragrande maggioranza dei casi dal marito e/o padre.
In realtà la violenza non ha genere.
Come ben sai, infatti, le forme di violenza non sono solo quelle che la rendono fisicamente evidente come ferite, lividi, contusioni.
La violenza trova la sua collocazione anche se esercitata in maniera apparentemente invisibile quando usa le leve del maltrattamento e dell’abuso psicologico.
Ed è ancora più grave quando viene pesantemente scaricata sui bambini.
A tal proposito ti voglio segnalare una recente sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione la n. 19103 dell’11 luglio 2024.
La Corte di Appello di Trieste aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e l’affidamento esclusivo della loro figlia minore al padre con collocamento presso lo stesso.
Il tutto fino a quando la madre non si fosse manifestata collaborativa e consapevole del ruolo paterno nella vita della figlia e non avesse positivamente portato a termine il proprio percorso di superamento delle difficoltà relative ad anomale condotte assunte dalla donna ed emerse nel corso del giudizio, ovvero:

  • sottoposizione della bambina a continue visite pediatriche e ginecologiche invasive ed eseguite in anestesia totale per accertare abusi mai rilevati
  • la decisione di sottrarla alla frequentazione della scuola materna privandola del contatto con i suoi pari pur di non consentire che il padre andasse a prendere la piccola
  • la svalutazione di chiunque non fosse in linea con il suo approccio al problema della crisi familiare
  • il legame simbiotico con la bambina
  • la visione di sé come unico soggetto idoneo a gestirla
  • l’assoluta incapacità di anteporre ai propri bisogni quelli della minore.

Contro il richiamato provvedimento la madre proponeva ricorso in Cassazione.
E la Suprema Corte ha inteso ribadire che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.

L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.

L’allontanamento morale e materiale del figlio minore da parte del genitore affidatario e/o collocatario nei confronti dell’altro

La sindrome di alienazione parentale o PAS

Qualora un genitore – proseguono gli Ermellini richiamando principi già enunciati nella sentenze n. 13217/2021 e 9691/2022- denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il Giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità di tali comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena.
Non è infatti ammissibile per la Suprema Corte far discendere dalla diagnosi della patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti.
Nel processo rilevano i fatti ed i comportamenti e pertanto è dall’osservazione e dall’analisi dei comportamenti che occorre muovere.
La diagnosi può aiutare a comprendere le ragioni dei comportamenti e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio o pregiudizio di non idoneità parentale a carico del genitore.
Il Giudice di merito deve verificare il fondamento scientifico di una consulenza che presenti devianze alla scienza medica ufficiale ed ha a disposizione tutti i mezzi di prova del processo civile.

I rimedi all’alienazione parentale

Quanto ai rimedi in caso di diagnosi di PAS (Parental Alienation Syndrome) o altre analoghe violente ove si identifica il genitore convivente come soggetto uso a manipolare il minore e a screditare la figura dell’altro (comportamenti che nella realtà ben possono prescindere da una patologia diagnosticata), taluni specialisti suggeriscono l’allontanamento del minore dal genitore “malevolo”.
Tuttavia deve chiarirsi la differenza che vi è tra il giudizio medico o psicodiagnostico, ove, resa una diagnosi si prescrive una terapia per guarire quella specifica patologia esaminata, ed il giudizio reso dal Giudice nell’ambito di un giusto processo come disegnato dalla nostra Costituzione.
Pertanto nessuna diagnosi e nessuna terapia, anche se scientificamente fondate, possono essere recepite acriticamente dal Giudice, ma devono essere inserite nel contesto della dinamica processuale, in cui viene in rilievo la posizione di tutte le persone aventi diritto alla tutela della relazione familiare.
In particolare deve tenersi conto che il minore ha diritto non solo che sia preservata la propria relazione con il genitore non convivente – o meglio con entrambi a meno che non siano gravemente ed irrimediabilmente inadeguati- ma ha anche diritto al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente man mano che matura l’età del discernimento e a che non si adottino indebitamente misure coercitive quale l’allontanamento forzato dal genitore con cui vive, specie ove si possa ricorrere ad altre misure che promuovano la collaborazione tra tutte le parti interessate.
Come ribadito anche dalla CEDU con la pronuncia 10 novembre 2022 l’art. 8 Convenzione Edu non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore, ma nell’ambito di questa pluralità di interessi che connotano la relazione familiare che è una relazione unica tra entrambi i genitori e la prole e non due singole e diverse relazioni (tra il padre ed il figlio e tra la madre ed il figlio), il Giudice deve individuare la soluzione più adeguata a realizzare il miglior interesse del minore, tenendo conto anche della emendabilità di eventuali comportamenti pregiudizievoli tenuti dai genitori.
Prosegue la CEDU che il ricongiungimento di un genitore con il figlio non è un valore assoluto e la comprensione e la cooperazione di tutte le parti interessate costituisce sempre un fattore importante, “dovendosi tenere in considerazione gli interessi, i diritti e le libertà delle persone coinvolte e, in primis, l’interesse preminente del minore e dei diritti che l’art. 8 gli riconosce”, nonché adottare la massima cautela quando si ricorre alla coercizione in questo delicato ambito.

Conclusioni

La Cassazione – riprendendo decisioni del 2022- ha quindi concluso che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico e qualora sia dunque necessario garantire l’attuazione di tale diritto, occorre sempre ed in ogni caso verificare, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che i rimedi a tali situazioni siano, nel caso concreto, diretti a salvaguardare l’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico – cognitivo del figlio, in conseguenza di un brusco allontanamento dal genitore con il quale ha sempre vissuto e della correlata lacerazione della precedente consuetudine di vita.
Ha, pertanto, cassato con rinvio alla Corte di Merito affinché procedesse al riesame dei fatti ai fini di valutare, anche tramite l’aiuto di esperti, la necessità/opportunità di una gradualità o proporzionalità delle misure da disporre a tutela della minore, considerando ogni profilo di rilevanza peculiare del caso concreto.
Con questo la Corte di Cassazione non ha inteso escludere l’applicazione della “misura forte” ma ha suggerito di ricorrervi solo all’esito di completa ed esaustiva ponderazione di ogni implicazione eventualmente pregiudizievole per la bambina.


La protezione dei minori è un diritto fondamentale.
Conoscere le leggi e le risorse disponibili è il primo passo per tutelare i più piccoli e costruire un futuro migliore per tutti.
In quanto Curatrice Speciale del Minore presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, ho particolarmente a cuore la protezione e la tutela del benessere dei più piccoli.

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.