L’assegno divorzile è quel contributo versato da un coniuge in favore dell’altro coniuge che risulta più debole dal punto di vista economico, stabilito in sede di divorzio, su accordo delle parti o dal Giudice, quando sussistono i presupposti per il suo riconoscimento.
E qui si apre il tema, con la necessità di fornire un po’ di chiarimenti sotto vari profili che affronterò in questo articolo:
- le differenze con l’assegno di separazione
- le funzioni
- le tipologie
- l’assegno divorzile una tantum
- l’assegno divorzile periodico – modifiche e cessazione
- gli aspetti fiscali
Prima di cominciare, voglio dire che l’idea di questo articolo è fresca di un interessantissimo corso di aggiornamento professionale sull’argomento organizzato dal COA di Udine, a cui ho partecipato e dove sono intervenuti il Prof. Gianfranco D’AIETTI, ideatore del programma ReMida Famiglia ed il Dott. Daniele RINOLFI, Commercialista esperto degli aspetti fiscali dell’assegno di mantenimento e divorzile.
Per cui mi fa molto piacere condividere quello che è emerso in sede di confronto, fornendo nell’articolo approfondimenti rivolti all’utente finale, non addetto al settore, che cerca di orientarsi e di capirci qualcosa.

Assegno divorzile – Come funziona e cose da sapere
1. Le differenze con l’assegno di separazione.
L‘assegno di separazione e l’assegno divorzile non sono la stessa cosa.
In sede di separazione, il concetto di mantenimento è ancora legato al tenore di vita in costanza di matrimonio.
L’assegno persegue, in questo caso, lo scopo di consentire, non solo di avere il necessario per vivere, ma di mantenere anche lo stesso tenore di vita che le parti coinvolte avevano nel contesto matrimoniale.
Il principio vale sia per la determinazione dell’assegno per i figli minori (o comunque non autonomi), sia per la valutazione dei diritti anche in capo al coniuge più debole economicamente.
Il principio viene confermato anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8254 del 22 marzo 2023, in base alla quale i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, cui non sia stata addebitata la separazione, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Questo principio nasce dal fatto che, con la separazione – a differenza di quanto avviene con il divorzio – il dovere di assistenza materiale non viene meno e rimane attuale.
I doveri che cessano sono, invece, quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
Con il divorzio, però, cambia tutto nei confronti dell’ex coniuge e di conseguenza cambia anche il senso dell’assegno, con conseguenze anche sul quantum.
L’assegno divorzile non persegue più lo scopo di far stare comodi come se non fosse successo niente, ma serve a garantire l’indipendenza economica minima per chi è oggettivamente più debole.
Quindi il parametro utilizzato non è più il come vivevi prima in costanza di matrimonio, ma il come puoi vivere ora.
Ecco perché quello che oggi è un assegno generoso in separazione, potrebbe trasformarsi domani con il divorzio in un assegno simbolico o anche sparire del tutto.
Serve, dunque, rimboccarsi le maniche, anche se si ha una certa età e si è dedicato tempo pieno alla famiglia per tutta la durata del matrimonio.
L’assegno divorzile serve a riequilibrare, ma in un senso diverso dall’assegno di separazione con funzioni specifiche che ora vediamo.
2. Le funzioni dell’assegno divorzile.
A questo proposito cito l’ordinanza n. 2140 del 25 gennaio 2022 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che spiega bene le funzioni dell’assegno divorzile a seconda delle circostanze del caso concreto e sono le seguenti:
- Funzione Assistenziale. Entra in gioco quando il coniuge economicamente più debole non è in grado di sostenersi autonomamente dopo il divorzio. L’assegno serve a garantire una vita dignitosa, tenendo conto delle condizioni economiche e delle difficoltà oggettive del beneficiario che gli impediscono di raggiungere l’autonomia finanziaria. La Cassazione ha specificato che l’assegno divorzile con funzione assistenziale si basa sulla necessità di protezione sociale del coniuge più debole e che non è legato al mantenimento del tenore di vita precedente, ma al diritto di vivere in modo dignitoso.
- Funzione Perequativa e Compensativa. La funzione meramente assistenziale dell’assegno divorzile non è tuttavia esaustiva ed è stata superata man mano che ci si è resi conto che la solidarietà non è mero assistenzialismo e va bilanciata con il principio di auto-responsabilità, in virtù del quale ciascuno deve organizzarsi con i propri mezzi senza gravare sugli altri. E qui ritorniamo al concetto di rimboccarsi le maniche. Tuttavia tale principio è derogato, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, a posteriori divenuto ingiustificato. Si tratta quindi di uno spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno. In questo contesto rientrano anche le rinunce a occasioni professionali-reddittuali. Ove ne ricorrano i presupposti, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale. Ovviamente il coniuge che richiede l’assegno ha l’onere di dimostrare queste condizioni nel giudizio.
- Funzione Risarcitoria. L’art. 5 della legge sul divorzio impone che l’assegno sia proporzionato alle sostanze ed ai redditi del soggetto obbligato e, quindi, più che una funzione solidaristica, l’assegno sembrerebbe avere una funzione risarcitoria, con echi anche di natura punitiva. Questo porrebbe qualche problema di compatibilità con i principi fondamentali che regolano lo scioglimento del matrimonio, se si considera che il divorzio, in Italia, non è né una conseguenza della colpevole violazione dei doveri coniugali, né un recesso per mutuo dissenso, quanto piuttosto la presa d’atto che la comunione materiale e morale di vita tra i coniugi si è dissolta e non si può ricostituire, in base ad indici normativi predeterminati, dei quali quello statisticamente più rilevante è il decorso del tempo (oggi più breve) intercorso dalla separazione.
La funzione risarcitoria dell’assegno di divorzio è quindi residuale ed è appena accennata dalla stessa normativa, la quale stabilisce che nella quantificazione dell’assegno può tenersi conto delle ragioni della decisione.
3. Le tipologie di assegno divorzile.
L’assegno divorzile può essere corrisposto in due forme:
● Assegno periodico.
Questa è la forma tipica e l’assegno è mensile.
Ed è anche l’unica forma che può essere imposta dal Giudice.
● Assegno una tantum (una somma unica).
È una forma possibile lasciata alla libera disponibilità delle parti che possono accordarsi in tal senso, mentre è preclusa l’imposizione di questa modalità da parte del Giudice.
Mi soffermo sull’ultima tipologia perché è sicuramente più particolare e può porre alcune questioni, con pro e contro.
4. Assegno divorzile una tantum
L’assegno divorzile “una tantum” è la corresponsione di una somma che chiude per sempre ogni obbligo economico; si potrebbe paragonare ad una sorta di liquidazione dell’ex coniuge.
Una tantum in latino vuol dire infatti una volta soltanto.
Si parla di somma perché di solito ha ad oggetto una somma di denaro, ma può trattarsi anche di altro, come la cessione di beni immobili o beni mobili.
Questa forma ha pro e contro e si tratta di questo:
- il beneficiario della corresponsione divorzile una tantum non potrà più fare richieste future, nemmeno in caso di bisogno e non potrà richiedere variazioni nel quantum per modifica delle condizioni, come invece è possibile quando si riceve l’assegno periodico;
- la stessa cosa vale per l’onerato che in presenza di modifiche migliorative delle condizioni reddituali del beneficiario o di peggioramento delle sue condizioni non può chiedere restituzioni né variazioni di ciò che è stato ormai corrisposto;
- il beneficiario non può vantare diritti né sulla pensione di reversibilità, né sul TFR dell’altro coniuge;
- il pro è quello di non dover pensare a rate e impegni con il fisco, anche se, come vedremo nella parte dedicata agli aspetti fiscali, per l’onerato l’una tantum è fiscalmente meno vantaggiosa rispetto all’assegno periodico e per contro è più vantaggiosa per il beneficiario.
Come si calcola?
Ovviamente non esiste una formula matematica.
Il quantum in questo caso viene stabilito su accordo delle parti, considerato che la disposizione una tantum non rientra nei poteri del giudice del divorzio e, quindi, neppure nel quantum.
Però il Tribunale che è chiamato a ratificare l’accordo, è chiamato in un certo senso anche a valutare la congruità della cifra, quindi un potere residuale su questo aspetto permane.
Se l’importo risultasse particolarmente esiguo e quindi palesemente contrario all’interesse di chi lo riceve, il giudice del divorzio può intervenire.
In questo caso, viene spesso utilizzato un criterio pratico che consiste nel moltiplicare l’assegno mensile, quello stabilito in sede di separazione, per un numero di anni indicativamente corrispondente all’aspettativa di vita del coniuge beneficiario.
Oltre all’aspettativa di vita, ci sono comunque altri fattori di valutazione della congruità, come la durata del matrimonio, le condizioni economiche, la capacità lavorativa, il contributo dato alla vita familiare, ecc.
Per esperienza, anche se in teoria la soluzione dell’una tantum può sembrare la migliore da perseguire, perché ti togli il pensiero una volta per tutte, in pratica raggiungere un accordo non è sempre semplice, perché la liquidazione in questa modalità preclude una serie di altri diritti a chi ne beneficia, che non sempre intende rinunciarvi e grava su chi lo versa, che vorrebbe pagare il meno possibile.
E tutto questo a volte sorge a ragione, altre volte invece si traduce semplicemente in una presa di posizione non pertinente al caso specifico.
Ecco perché prima di orientarsi su un’opzione piuttosto che sull’altra è opportuno iniziare ad analizzare i dati oggettivi ed effettuare uno studio di convenienza reale, magari avvalendosi anche dell’ausilio di professionisti neutrali esperti nel maneggiare di conti, redditi e patrimoni.
5. Assegno periodico modifiche e cessazione.
Se l’assegno una tantum è una liquidazione irreversibile, l’assegno periodico rimane invece soggetto alla possibilità di variazione, se mutano effettivamente le condizioni economiche delle persone coinvolte.
Sono dunque possibili le modifiche dell’assegno divorzile
Per esempio, la perdita del lavoro o un’eredità sostanziosa che entra nel patrimonio sono casi in cui sorge il diritto a chiedere una rivisitazione dell’assegno.
Altri ipotesi possono riguardare anche cambiamenti inerenti la vita personale come l’arrivo di uno o più figli nati da una nuova relazione, con un’incidenza significativa sulle condizioni economiche e con conseguente necessità di rimodulare gli assegni dovuti tenendo conto del nuovo assetto familiare.
Ovviamente ogni cambiamento va dimostrato e occorre armarsi di santa pazienza, per i tempi necessari ad istruire la causa.
Oltre alle modifiche ci sono anche i casi di cessazione dell’assegno divorzile: il caso del coniuge beneficiario dell’assegno che si risposa per esempio, nella quale ipotesi l’estinzione è automatica.
La possibilità di revoca è prevista anche quando il beneficiario instaura una convivenza stabile.
In questo caso andrà ovviamente dimostrata la sua stabilità e continuità, senza alcuna automatismo.
6. Gli aspetti fiscali dell’assegno divorzile.
L’assegno mensile è deducibile per chi lo versa ed è tassato per chi lo riceve.
Questo in concreto vuol dire che la parte onerata dell’assegno divorzile di fatto versa una cifra lorda a chi la riceve e, quindi, sostiene un’uscita inferiore rispetto a quello che risulta per tabulas, proprio perché ha diritto alle detrazioni fiscali, mentre il beneficiario dell’assegno in realtà fruisce di una somma inferiore, in ragione del pagamento delle tasse su quell’importo.
Gli aspetti fiscali hanno dunque un’incidenza rilevante sulla determinazione del quantum e quindi, affinché il calcolo dell’assegno divorzile sia il più equilibrato possibile, è necessario considerare, non il reddito imponibile ai fini IRPEF, ma quello netto disponibile per ciascuna delle parti.
L’assegno una tantum, invece, è esente da tasse per chi lo riceve e non è deducibile per chi lo paga.

Conclusioni
Barcamenarsi tra codici, sentenze e colpi di scena sentimentali non è una passeggiata.
E mentre stai cercando di rimettere insieme i pezzi della tua nuova vita, l’ultima cosa di cui hai bisogno è perderti nei meandri della burocrazia legale o, peggio ancora, rimetterci i tuoi soldi.
Che tu sia dalla parte di chi riceve (e magari ti stai chiedendo se puoi pretendere di più) o di chi paga (e vuoi capire se puoi finalmente azzerare il versamento mensile), non lasciarti in balia dell’incertezza.
Se ti trovi in una delle situazioni descritte nell’articolo, fatti aiutare da chi sa come orientarsi e può orientare te nei meandri della burocrazia e della legge.
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