Chi decide dell’educazione religiosa dei figli?

Dedico questo articolo ad una questione legale piuttosto complessa che tocca corde delicate della famiglia in tema di educazione e religione dei figli.
La considerazione più ovvia è quella per cui, fino a quando i figli sono bambini, sono i genitori a decidere sulle scelte educative di natura religiosa, ma la situazione non è sempre così lineare e si aprono scenari variegati e conflittuali che accendono altre domande:

Che cosa succede se i genitori non sono della stessa opinione?

Fino a quando il figlio non ha la libertà di prendere le sue decisioni in punto religione?
Quali sono i criteri che usa il Giudice per decidere su scelte di natura religiosa?

In questo articolo voglio affrontare gli aspetti più importanti, dedicando anche uno spazio specifico alla c.d. ora di religione nelle scuole, per sapere che cosa succede in caso di conflitto.

Ti posso già anticipare che l’interesse del minore è sempre al centro, ma la questione delicata riguarda la valutazione in concreto di questo interesse, perché i casi sono tutti diversi e capire quale sia il bene reale del minore è proprio il punto spinoso che richiede soluzioni contestualizzate nella situazione specifica.
In ogni caso, posso offrire degli spunti utili su cui ragionare, se stai vivendo una situazione di questo tipo.

Chi decide dell’educazione religiosa dei figli? Diritti e doveri a confronto – L’ora di religione a scuola

Lo spunto viene da un’ordinanza del Tribunale di Modena del 24 settembre 2024 che ci terrà compagnia in gran parte di questo articolo per affrontare diversi punti dolenti:

  1. Il conflitto genitoriale in tema di religione
  2. I diritti dei bambini sulle scelte religiose.
  3. L’ora di religione a scuola.
  4. I tribunali nei conflitti sull’educazione religiosa.

1. Il conflitto genitoriale in tema di religione

Porto direttamente un caso concreto tra genitori separati, affrontato dal Tribunale di Modena sopra citato e si tratta di questo:
La madre vuole che il figlio segua l’ora di religione alla scuola primaria, mentre il padre, promotore di un’educazione laica, è contrario e chiede di sostituire all’ora scolastica in questione alternative di natura sportiva o ricreativa.
Il Tribunale ha risolto il caso esulando da valutazioni in merito all’opinione religiosa dell’uno o dell’altro genitore, ma ha deciso tenendo conto solo delle abitudini precedenti del bambino.
Il punto chiave di soluzione è stato infatti la preesistenza dell’educazione religiosa cattolica nella vita del bambino, il quale, infatti, aveva sempre frequentato l’ora di religione nei tre anni precedenti, oltre a frequentare il catechismo e a partecipare da tempo anche ad altre attività parrocchiali.
Non si trattava di qualcosa di nuovo da introdurre nella vita del bambino, ma di scegliere tra il continuare un’abitudine consolidata o eliminarla improvvisamente.
Il Tribunale é andato nella prima direzione e ha detto sì alla continuità, accogliendo la richiesta della madre di far frequentare al figlio l’ora di religione.

È importante sottolineare che il Giudice non ha valutato minimamente se l‘IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) è una cosa buona o cattiva per il bambino ed anzi ha minimizzato la portata religiosa dell’ora di lezione discussa, trattandola alla stregua di un qualsiasi altro insegnamento scolastico, aspetto quest’ultimo discutibile, su cui tornerò dopo.

Il ragionamento si è comunque basato sul principio della continuità nell’interesse del minore, per proteggere l’equilibrio e la stabilità del bambino, considerato che l’interruzione brusca di un’abitudine, avrebbe potuto essere destabilizzante per la sua vita quotidiana, per le sue amicizie e per la sua routine.
La parola chiave è stata proprio la continuità educativa.
Il Tribunale ha pensato che togliere l’IRC, ma anche il catechismo e la parrocchia, sarebbe stato uno scossone troppo forte per un bambino che viveva quella routine da anni. La decisione quindi protegge la stabilità e l’ambiente che lui conosceva.
E’ una logica protettiva, conservativa che punta ad evitare altri turbamenti.
Quando quel bambino crescerà, avrà una sua coscienza, sue idee magari diverse.
E ci sarà un punto in cui il suo diritto a scegliere da solo la sua libertà di pensiero dovrà prevalere sulla continuità, anche se questo dovesse dire interrompere un percorso che sembrava consolidato?
Ecco questa è la domanda che resta aperta e ci ricorda che le decisioni sul punto forse non sono mai definitive, ma devono poter cambiare insieme alla crescita delle persone.
E poi c’è da riflettere oltre questo singolo caso, perché sta diventando davvero difficile gestire questi conflitti in una società come la nostra, in direzione pluralista, con famiglie che hanno background e convinzioni diversissime.
Il criterio generale è sempre e comunque l’interesse preminente del bambino, che costituisce la stella polare, quando si tratta di decidere su scelte che coinvolgono minori.

Non dovrebbero dunque esistere orientamenti religiosi di serie A e di serie B, tra cui il Giudice possa scegliere, ma solo la decisione ritenuta più opportuna per tutelare i bambini.
E ora veniamo al secondo tema importante, perché se è vero che è al centro il superiore interesse del minore, come si lega ai diritti del minore stesso? Ha dei diritti anche il minore sulle scelte religiose?
Lo vediamo qui di seguito.

2. I diritti dei bambini sulle scelte religiose.

Quello che pensa il bambino conta?

Quando il minore ha diritto di dire la sua in tema di orientamento religioso?

Se parliamo di scelte religiose, non si può infatti ignorare la questione dell’autonomia del minore che cresce con l’età.
E i Tribunali non la ignorano affatto, anzi ultimamente la maggior parte prende in considerazione la voce del minore, attraverso l’ascolto, in genere a partire dal compimento dei 12 anni, ma a volte anche prima, se il bambino è capace di discernimento, ovvero di capire e di esprimersi.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Modena, il bambino era piccolo.
La questione infatti riguardava l’ora di religione nella scuola primaria.
Inoltre la sua consolidata abitudine era stata sufficiente per decidere nel suo interesse e la sua opinione diretta non è stata l’elemento decisivo.
Il focus era proprio la continuità.

Ma in altri casi ascoltare il bambino potrebbe essere importante.
Più il minore cresce, più capisce, più riesce ad esprimersi in modo autonomo e più la sua voce conta nelle decisioni che lo riguardano.
Anche se poi la responsabilità della decisione finale resta degli adulti – genitori o giudici che siano- ignorare o sminuire quello che pensa il minore diventa sempre più difficile e anche contrario ai principi legali o pedagogici attuali.
E ora sorge un’altra questione:

Come si concilia il diritto-dovere dei genitori di educare anche religiosamente

con la libertà di coscienza del bambino?

Mi vengono in mente gli artt. 30 e 19 della Costituzione, perché c’è una bella tensione proprio lì.
L’art. 30 della Costituzione dice che i genitori hanno il diritto ed il dovere di educare la prole e questo include tradizionalmente anche la sfera religiosa.
Però l’art. 19 della Costituzione protegge la libertà religiosa di tutti e quindi anche quella dei bambini.
La libertà del bambino ovviamente matura con il tempo, quando è in grado di esprimerla.
I genitori d’altro canto hanno il diritto-dovere di guidare i figli, ma questo non dovrebbe mai tradursi in imposizioni di scelte che potrebbe comprimere l’autonomia di pensiero della prole.
Il Tribunale -quando c’è un conflitto- deve creare un equilibrio tra questi aspetti, mettendo sempre al primo posto il benessere del minore, sia attuale che suo futuro.

3. L’ora di religione a scuola.

E ora mi soffermo su uno dei temi più dibattuti: l’ora di IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) nelle scuole, che è stato infatti il punto di conflitto nel caso trattato dal Tribunale di Modena sopra richiamato.
In Italia, la c.d. ora di religione a scuola è facoltativa e non esiste alcun obbligo di frequenza ai fini scolastici, come stabilito dall’accordo di Villa Madama del 1984 di revisione del concordato, secondo cui i genitori decidono insieme, se il figlio si avvale o non si avvale dell’ora di religione.
Se poi il ragazzo ha compiuto i 14 anni decide personalmente.
Rimane dunque una scelta.
I problemi sorgono quando tutte le parti coinvolte non sono d’accordo, come è avvenuto per i genitori che hanno discusso davanti al Giudice modenese.
In quel caso il Tribunale ha scelto in base al criterio della continuità, ma apro una parentesi su cui riflettere.
Il Giudice di Modena, pur non avendo formulato alcuna valutazione sull’opinione contrastante dei genitori, ha detto qualcosa che richiede un minimo di spazio, perché in un certo senso ha influenzato la decisione.
Il Tribunale ha infatti smorzato la natura strettamente confessionale dell’IRC, riconoscendola come un tassello dell’educazione formativa e sociale in cui il bambino era già inserito, alla stregua di un’attività scolastica o extrascolastica come le altre a cui lui era abituato.
Di fatto in quel caso è stato in un certo senso minimizzato l’aspetto religioso.
Ecco e qui cade la riflessione: presentare l’IRC in chiave più culturale o ambientale è servito come ratio giustificativa, un modo per sostenere meglio la decisione basata sulla continuità.
In pratica è come dire “guardate non stiamo imponendo una religione, stiamo solo mantenendo un pezzo della normalità di questo bambino con il suo ambiente” che tra l’altro può avere un valore culturale.
Un modo per non dover scegliere per forza tra la visione religiosa di un genitore e quella laica dell’altro, focalizzandosi invece sull’effetto pratico che il cambiamento avrebbe sul bambino.
Questo ragionamento fatto dal Tribunale di Modena, per quanto sensato sotto il profilo della continuità di vita, non è esente da critiche, perché rischia di snaturare l’IRC, che, per quanto possa avere risvolti culturali e contribuire alla crescita personale come altre materie, resta comunque un insegnamento confessionale proposto dalla Chiesa cattolica e si basa sui suoi insegnamenti.
Presentarlo solo come cultura o come elemento di continuità ambientale potrebbe sembrare voler eludere la sua specificità religiosa, che poi era proprio il nodo del contendere tra i genitori.

E come si muovono i tribunali italiani in casi analoghi?

Qui di seguito lo vediamo con una panoramica generale.

4. I Tribunali nei conflitti sull’educazione religiosa.

La verità è che c’è moltissima prudenza.
I Giudici devono bilanciare diritti fondamentali che si scontrano: la libertà educativa dei genitori spesso in conflitto, il benessere psicofisico e sociale del minore, la sua libertà di coscienza che è in via di sviluppo.
Non ci sono ricette pronte.
L’orientamento generale resta sempre quello di valutare l’impatto concreto sul minore, evitando giudizi astratti su una religione piuttosto che su un’altra o sulla laicità.
Casi che possono suscitare valutazioni diverse rispetto a quella del Tribunale di Modena esistono, per esempio nelle situazioni di conflittualità relativa all’educazione del bambino secondo la Religione dei Testimoni di Geova, perché il conflitto potrebbe porsi sull’imposizione o sul divieto di certe pratiche, come le trasfusioni, la partecipazione a certe feste.
In quei casi il Giudice guarda agli effetti specifici e probabili sul minore, senza giudizi nel merito della cultura religiosa.
Ecco perché ogni situazione va vista a sé.
A volte si cerca quello che viene chiamato accomodamento ragionevole.

Si prova se possibile a trovare una soluzione pratica che tenga conto un po’ di tutte le esigenze e convinzioni e che si tratti di un compromesso che funzioni per il figlio.
Quello che di sicuro non dovrebbe mai svilupparsi è un attivismo educativo dei Giudici.
Il Giudice non dovrebbe (e non potrebbe) mettersi al posto dei genitori, imponendo con una decisione un modello educativo ideale.
Il compito del Giudice è quello di dirimere il conflitto tra i genitori pensando all’interesse superiore di quel bambino in quella precisa situazione.
E non dovrebbe neppure usare il caso per promuovere indirettamente una sua idea di pedagogia o di religione, ma dovrebbe limitarsi a risolvere la disputa nel modo migliore per il bambino.
Lo Stato, tramite i Tribunali, deve trovare un equilibrio che rispetti tutti, ma sempre con il minore al centro, con un approccio che non può essere altro che su misura, caso per caso.
L’interesse del minore non è un’etichetta astratta, ma una casistica variegata che dovrà tenere conto di una serie di elementi:

  • l’età del bambino
  • la sua maturità
  • le sue relazioni importanti
  • l’ambiente in cui vive
  • le sue abitudini.

Non si può, dunque, decidere senza guardare al contesto concreto.


Come vedi il tema è molto delicato e se stai vivendo un conflitto di questo tipo, puoi parlarne con me per una valutazione preliminare degli interessi dei tuoi figli in base al contesto della tua situazione specifica.

EMANUELA-MASSARI-AVVOCATA-ESPERTA-SEPARAZIONE-DIVORZIO

EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.