“Mi voglio separare ho figli piccoli e non sono sposato: che cosa devo fare?”
Può accadere che dopo anni di convivenza, la coppia di fatto scoppia e quindi ognuno per la sua strada.
Se non ci sono figli tutto può chiudersi con una stretta di mano e una porta che si chiude, ma se ci sono figli, nei loro confronti ci sono sempre diritti e doveri che vanno regolati proprio come accade nelle separazioni coniugali.
Il presupposto che ci interessa è infatti questo:
- figli minori
- figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti
Anche in questo caso vanno affrontate le questioni relative all’affidamento dei figli, al loro mantenimento e alla relativa assegnazione della casa familiare a tutela della prole.
Ma, esattamente come accade per le coppie sposate, non sempre si trova un accordo su tutto facilmente.
In questo caso che si fa?
Di fatto le vie sono analoghe a quelle previste per le separazioni coniugali.
Puoi decidere di lasciarti consensualmente e quindi farti supportare per trovare un accordo con l’ex, che regoli tutti gli aspetti che riguardano i figli oppure puoi demandare la decisione al Tribunale.
Ma vediamo nello specifico come funziona.
Coppia di fatto. La crisi e le soluzioni giudiziali e consensuali
LA CAUSA IN TRIBUNALE
Se i conviventi non trovano un accordo per i figli, uno di loro può proporre ricorso ai sensi dell’art. 473-bis 12 ss. c.p.c., norme introdotte dalla Riforma Cartabia.
Il ricorso va presentato dinanzi al Tribunale del luogo ove hanno la residenza abituale i bambini.
Se i bambini sono stati trasferiti senza autorizzazione di entrambi i genitori e non è decorso un anno, è competente, invece, il Tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
Lo scopo è quello di mettere nelle mani del Giudice la regolamentazione di tutti o alcuni, a seconda dei punti di accordo e di disaccordo tra i genitori, di questi aspetti,:
- Affidamento;
- Collocamento
- Regime di frequentazione genitori-figli con la definizione dei turni di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Entità del contributo di mantenimento della prole e soggetto onerato
- Assegnazione della casa familiare;
Il centro della discussione è esclusivamente la ripartizione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto, in assenza di matrimonio, la legge esclude, al cessare della convivenza, obbligazioni reciproche di qualsiasi natura.
I documenti da produrre sono:
- Certificati anagrafici e di residenza
- Certificato di stato di famiglia
- Certificato di nascita dei minori
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i genitori;
- Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- Estratti conto di rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- Piano genitoriale ovvero quel documento scritto possibilmente insieme ad un Consulente Familiare, dove vengono indicate le attività extrascolastiche dei figli, gli impegni scolastici, le ferie normalmente godute, il percorso educativo ed i turni di permanenza dei bambini presso ciascun genitore proprio in funzione di tutte le varie attività appena elencate.
La recente riforma ha portato alcuni cambiamenti, proprio come nelle separazioni tra coniugi, con l’introduzione di regole e di documenti necessari, che dovrebbero garantire maggiore trasparenza e una riduzione dei tempi processuali (mediamente un anno) rispetto al passato.
Questi i vantaggi, ma i rischi sono sempre gli stessi:
– qualcun altro decide della vita tua e della tua famiglia e non sai se lo farà come pensavi tu;
– la via giudiziale è circoscritta su 3 aspetti: mantenimento (figli ed eventualmente ex coniuge); assegnazione casa familiare; affidamento e collocamento dei bambini, mentre eventuali altre questioni non potranno essere affrontate, con il rischio di dover sopportare o avviare altre vertenze.
Come puoi intuire, la via giudiziale dovrebbe essere sempre considerata come ultima spiaggia, quando si è tentato tutto il possibile per raggiungere un accordo e questo non è riuscito.
Per fortuna questa non è l’unica via e vediamo insieme le altre strade
LA VIA CONSENSUALE
La via consensuale è sicuramente la migliore, anche se all’inizio potrebbe non sembrare facile, ma la fase di trattative e di collaborazione, guidata da avvocati esperti in questo ed eventualmente altri professionisti utili per dirimere aspetti non legali, può portare a risultati più soddisfacenti e a ricostruire anche un nuovo equilibrio familiare.
Scopriamo insieme le strade consensuali perché sono più di una
RICORSO CONGIUNTO IN TRIBUNALE
Se hai raggiunto un accordo in autonomia o mediante trattative assistite da legali, ti puoi rivolgere all’avvocato per il passaggio dell’accordo in Tribunale. Con l’introduzione della Riforma Cartabia a partire dall’ 1 marzo 2023 l’assistenza del difensore è comunque obbligatoria anche se siete d’accordo su tutto.
In questo caso va presentato un ricorso congiunto ai sensi degli artt. 316, comma IV e 337-bis c.c.
Ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c. della citata riforma il ricorso congiunto va presentato presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.
Nel ricorso contenente l’accordo, le parti devono indicare nel dettaglio le condizioni che regolano il rapporto genitoriale e le questioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, ossia:
- Affidamento
- Collocamento
- Mantenimento
- Assegnazione Casa Familiare.
E’ importante che l’accordo sia ben bilanciato e che tenga conto delle esigenze dei figli, del loro tenore di vita, dei tempi di permanenza equilibrati presso ciascun genitore e che sia proporzionato alle capacità economiche di contribuzione di ciascuno di essi.
Quanto alla casa familiare sarebbe opportuno consentire ai bambini di continuare a vivere in quella che considerano la loro abitazione, almeno fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, salvo impreviste ed urgenti esigenze abitative della famiglia che necessitano di immediate modifiche.
I documenti da allegare sono:
- Estratto atto di nascita del minore;
- Stato di famiglia del minore;
- Certificato residenza del minore;
- Certificato di residenza di entrambi i genitori;
- Documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
- Le condizioni inerenti la prole;
- Le condizioni relative ai rapporti economici.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Una delle novità introdotte dalla riforma Cartabia è l’estensione anche ai conviventi di poter raggiungere un accordo sulle questioni relative ai figli attraverso la convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
L’obiettivo è quello di far trovare facilmente ai futuri ex un accordo, cercando di evitare la via giudiziale, che comunque resta un’ipotesi percorribile se le trattative non vanno a buon fine.
Anche questo caso gli aspetti che devono formare oggetto di negoziazione sono sempre gli stessi: il il regime dell’affidamento, la misura del mantenimento e le modalità di visita e frequentazione della prole, l’assegnazione della casa familiare.
L’ambito applicativo di questo strumento giuridico è molto ampio perché prevede pattuizioni su:
- Modalità di affido e mantenimento di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti;
- La determinazione dell’assegno di mantenimento per i maggiorenni non economicamente autosufficienti su loro esplicita richiesta;
Questo strumento può essere utilizzato anche per la modifica delle condizioni precedentemente stabilite per adeguarle alla situazione cambiata.
Anche la procedura è semplice e funziona così:
- ogni parte deve scegliere un suo legale di fiducia e farsi assistere in tutta la procedura.
- si sottoscrive una convenzione dove le parti si impegnano a trattare sugli aspetti suddetti
- si fissano incontri ai fini della negoziazione
- una volta raggiunto l’accordo, viene riportato per iscritto e accompagnato dai documenti necessari: Estratto di nascita dei bambini; Certificato stato di famiglia di entrambi i genitori; Certificato di residenza di entrambi i genitori; Dichiarazione dei redditi dei genitori degli ultimi tre anni; Certificazione attestante l’eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la presenza di figli maggiorenni non autosufficienti
Oltre a questi documenti, il mio consiglio è quello di allegare, anche se non è obbligatorio, il Piano Genitoriale contenente il Calendario Genitoriale costruito in base alle esigenze della famiglia insieme ad un Consulente Familiare scelto da entrambi i futuri ex.
Il fine è quello di far emergere che l’accordo è stato raggiunto veramente per il miglior interesse dei bambini, in modo da ottenere più facilmente l’autorizzazione del PM di cui ti sto per parlare.
Il documento firmato deve infatti essere inviato al Pubblico Ministero che ne valuterà la rispondenza agli interessi dei minori.
Se tutto va bene, il PM autorizza con la stessa valenza di un’omologa del Tribunale.
Se invece qualcosa non gli torna, convocherà le parti per avere spiegazioni.
In caso di esito positivo della negoziazione e del nulla osta del PM, la pratica finisce qui, senza andare in Tribunale e senza altre formalità neppure in Comune, a differenza della separazione coniugale che richiede una specifica trascrizione.
Se la coppia di fatto non è registrata non è infatti necessario che l’accordo venga trasmesso al Comune.
PRATICA COLLABORATIVA
Ora la negoziazione assistita è solo la cornice legislativa all’interno della quale va inserito il quadro e il quadro che cos’é?
Il quadro è l’accordo.
Dipingere il quadro è la sostanza, il cuore di tutta l’attività di cui parliamo, la parte più delicata e a volte difficile da fare.
Il modo migliore per dipingere questo quadro è la Pratica Collaborativa, perché consente di non dar nulla per scontato e di affrontare ogni aspetto in modo approfondito e con l’ausilio di professionisti esperti dei campi che coinvolgono separazioni e scioglimenti di convivenze di fatto con figli.
Se vuoi conoscere meglio questo strumento, te ne parlo in una sezione dedicata di questo sito. Clicca qui per saperne di più
Se desideri valutare la tua situazione e scegliere la soluzione più adatta contattami per una consulenza.



