Familiari di pazienti danneggiati dall’errore medico
Se un tuo caro ha subito un danno da errore medico e ti stai domandando se anche la tua sofferenza è suscettibile di risarcimento, questo articolo è dedicato proprio a questo.
A chiarire se e quando anche parenti e congiunti del danneggiato da responsabilità medica sono titolari di un diritto al risarcimento dei danni.
Nessuna questione sorge per il paziente direttamente danneggiato dall’errore medico che ovviamente ha diritto a richiedere personalmente il risarcimento.
Nessuna questione sorge neppure per il caso del congiunto morto a causa di un errore medico, perché la perdita è un danno anche per il parente prossimo.
La questione invece sorge quando il paziente danneggiato non è deceduto, ma è rimasto in vita con importanti invalidità.
Può il parente chiedere il risarcimento iure proprio?
Non esiste una norma di legge a riguardo, quindi bisogna attingere dalla giurisprudenza. che si è pronunciata su casi di questo tipo nel tempo.

dANNO DA ERRORE MEDICO: IL RISARCIMENTO DEI FAMILIARI DEL PAZIENTE
Quando sussiste il diritto dei congiunti e dei parenti della vittima da responsabilità medica, possono anch’essi essere risarciti in prima persona.
La risposta negativa della giurisprudenza tradizionale
La questione della risarcibilità del danno non patrimoniale subito iure proprio dai congiunti di un soggetto gravemente leso a causa di un fatto illecito altrui (compresa la responsabilità medica) ha incontrato maggiori difficoltà rispetto al caso della morte del congiunto.
L’orientamento giurisprudenziale tradizionale, infatti, riteneva che tale pregiudizio non fosse risarcibile:
“non derivando in via diretta ed immediata dall’illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e della sofferenza subite dall’infortunato.“
La svolta giurisprudenziale
La svolta è stata nel 1986, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 184/1986, che ha dato la prima risposta positiva al quesito, riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale del soggetto non direttamente danneggiato.
Il caso riguardava una controversia inerente la compromissione dei rapporti coniugali per le lesioni subite da uno dei coniugi.
La Corte ha riconosciuto che il diritto ai rapporti coniugali è un diritto della persona.
Esso va equiparato al diritto alla salute, quale diritto della persona all’integrità psico-fisica.
La decisione è nata anche sulla base del riconoscimento costituzionale della famiglia (art. 29 Cost), come società naturale fondata sul matrimonio, che configura pertanto una formazione sociale nella quale, a norma dell’art. 2 Cost. si esplica nell’aspetto della vita familiare la personalità di ciascuno dei coniugi, estrinsecandosi in <diritti inviolabili>, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, non soltanto nei rapporti fra coniugi, ma anche a fronte di terzi.
Non solo.
Questa pronuncia ha rappresentato uno snodo decisivo nell’evoluzione del concetto di danno da lesione del rapporto parentale, superando anche il concetto di danno riflesso in favore della diversa figura dell’illecito plurioffensivo.
Questo significa che un unico illecito può colpire più soggetti.
Il danno cagionato ad un congiunto può limitare e stravolgere il rapporto del danneggiato con i propri cari, i quali potranno richiedere il risarcimento del danno.
Chi può richiedere il danno?
Il danno può essere richiesto, oltre che dal coniuge, dai parenti in linea retta – ascendenti e discendenti- anche dai parenti in linea collaterale.
Anche nonni, nipoti e zii possono essere titolari di questo diritto.
Il diritto spetta anche al partner unito civilmente, al convivente more uxorio non sposato e al coniuge separato.
Il presupposto richiesto è comunque la dimostrazione di un legame affettivo con il paziente.

Quali danni può richiedere il parente del paziente danneggiato?
In caso di fatto illecito plurioffensivo ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del danno (a norma degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 della cd Carta di Nizza).
Questo vuol dire che anche il congiunto del paziente danneggiato, può chiedere il risarcimento di una serie di pregiudizi:
- il danno morale – sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell’immediatezza dell’accaduto, ma anche in modo duraturo.
- il danno esistenziale o alla vita di relazione – consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini interne ed esterne di vita quotidiana;
- il danno patrimoniale – qualora il parente prossimo per gli incombenti di accudimento ha dovuto sostenere spese vive per esempio di vitto, alloggio, trasporto.
I parametri di quantificazione
Come si calcolano i danni da errore medico?
La liquidazione viene valutata caso per caso, tenendo conto di una serie di aspetti, tra cui:
- la durata e l’intensità del vissuto
- la composizione del nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale
- l’età della vittima e dei familiari danneggiati
- la personalità e la capacità di reazione e sopportazione del trauma.
Il tutto naturalmente va rigorosamente provato da chi propone la domanda.
Il soggetto, che viene chiamato a risarcire, ha l’onere di provare il contrario, dimostrando situazioni che compromettono la continuità e l’intensità del rapporto familiare.

Un caso concreto di danno da errore medico
Qui di seguito porto un esempio abbastanza recente che arriva da una sentenza del 2019 della Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 28220 del 4 novembre 2019):
“la paziente è una donna che, a causa di una grave patologia, aveva subito un progressivo peggioramento delle sue condizioni.
La malattia ha portato a numerosi ricoveri ospedalieri e un intervento chirurgico invasivo a cuore aperto.
Questo ha comportato un’assistenza costante, sia domiciliare che presso le strutture sanitarie in cui era stata ricoverata.
Ciò ha conseguito un importante turbamento e peggioramento delle abitudini di vita dell’intero nucleo familiare.
Il marito e i figli di questa donna avevano, pertanto, chiesto il risarcimento del danno iure proprio.
Accertata la responsabilità del primario e della struttura ospedaliera, in primo grado, il Tribunale aveva respinto le domande formulate dai familiari.
In secondo grado, la Corte d’Appello, confermando l’esistenza dei profili di responsabilità medica, aveva riconosciuto ai parenti della vittima soltanto una somma a titolo di rimborso di spese mediche, rigettando, tuttavia, le ulteriori domande risarcitorie.
I familiari della vittima proponevano ricorso per Cassazione, che veniva finalmente accolto con il riconoscimento che anche il danno da loro subiti trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (l’errore medico).
Un aspetto importante trattato dalla sentenza riguarda proprio la valutazione del danno derivato dall’assistenza con peggioramento delle abitudini di vita dei familiari.
A questo proposito, la Corte d’Appello aveva escluso il risarcimento dei parenti, perché la donna non era risultata del tutto dipendente dai familiari.
La Corte d’Appello riteneva, pertanto, che l’assistenza prestata non giustificasse il risarcimento del danno per il fatto di rivestire natura familiare.
Al contrario, la Cassazione ha riconosciuto che anche una menomazione parzialmente invalidante può comportare la necessità di un impegno di assistenza a carico degli stretti congiunti e, quindi, un peggioramento delle abitudini di vita di chi la presti.
Pertanto, il fatto che il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire uno stato di sofferenza soggettiva ed un peggioramento delle proprie abitudini di vita, costituiscono dei pregiudizi che meritano di essere risarciti, ove il danno sia severo e la lesione grave.
Non è quindi motivo di esclusione della sussistenza del danno il fatto che l’invalidità del congiunto non sia totale o che il carico dell’assistenza possa essere stato distribuito tra più congiunti.
Questo è il panorama attuale, ma ogni caso va naturalmente valutato nello specifico.
Se sei parente di una vittima di errore medico e vuoi richiedere il risarcimento occorre rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di negligenza medica.
Egli sarà in grado di valutare dettagliatamente il caso concreto, in tutti i presupposti, dalla sussistenza effettiva della responsabilità medica ai diritti conseguenti in termini di risarcimento del danno per te e il tuo caro danneggiato dall’errore medico.
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