Gratuito Patrocinio per minori

Curatore Speciale del Minore e patrocinio a spese dello stato nei procedimenti civili
minorili.

L’accesso del minore al gratuito patrocino è sempre così scontato?
La risposta non è ovvia e lo si evince sia dalla normativa di riferimento che dalla piattaforma dedicata all’inserimento dei dati. Sussistono infatti una serie di questioni che riguardano soprattutto la determinazione dei requisiti per accedere al beneficio e il ruolo del Curatore Speciale del Minore in tutto questo. L’argomento merita quindi un approfondimento.

Gli aspetti coinvolti

La questione tocca una serie di aspetti sulla determinazione del reddito rilevante che avrò modo di affrontare in questo articolo:

  • Il ruolo e le responsabilità del Curatore Speciale
  • Gratuito patrocinio e bambini in affido temporaneo anche a rischio giuridico;
  • Gratuito Patrocinio per i bambini e convivenza: differenza tra nucleo familiare e nucleo fiscale ed orientamento giurisprudenziale;
  • Gratuito Patrocinio e libretti di risparmio del minore.

Il ruolo del Curatore Speciale del Minore nell’ammissione al gratuito patrocinio

La figura coinvolta nella tematica affrontata è il Curatore Speciale del Minore che viene nominato dal Tribunale per i Minorenni nel caso di conflitto di interessi tra il minore e i genitori, che non possono, dunque, assumerne la rappresentanza.
I casi coinvolti sono due:

i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ex art. 8 della Legge sull’Adozione n. 184/83, dove la nomina del Curatore è sempre necessaria, in quanto il conflitto di interessi tra il minore e i genitori è direttamente presunto dalla legge.
i procedimenti de potestate ex art. 336 c.c., dove, invece, il conflitto di interessi non è presunto, ma viene verificato caso per caso.
Il Curatore Speciale nella gran parte dei casi viene scelto nella persona di un avvocato, al fine di assicurare che la sua rappresentanza sostanziale possa garantire al minore un’assistenza qualificata anche sotto il profilo tecnico – giuridico e compiere le scelte processuali con cognizione di causa.
Il Curatore Speciale dovrà in ogni caso costituirsi in giudizio, per far valere le istanze del minore e questo richiede ovviamente una difesa tecnica.
Se il Curatore è anche un avvocato potrà stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nominando se stesso come difensore del minore oppure potrà scegliere di nominare un altro avvocato.
Quando invece il Curatore non è un avvocato, dovrà conferire apposito mandato ad litem ad un legale.
In entrambi i casi il Curatore potrà, quando ne ricorrono i presupposti, chiedere l’ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (art. 74 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, infra richiamato più semplicemente “Testo Unico”), verificando a monte i requisiti per l’ammissione. E qui nascono le questioni e le responsabilità.
Presupposto per l’ammissione al patrocinio, oltre alla non manifesta infondatezza delle proprie ragioni è il godimento di un reddito non superiore a 12.838,01 euro.
Ma qual è il reddito da prendere in considerazione quando si tratta di un minore?

La questione non è di poco conto, perché il Curatore del minore assume la propria responsabilità in merito, dovendo rilasciare una dichiarazione sostituiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dal Testo Unico e che, ai sensi del successivo art. 125, comporta conseguenze penali in caso di falsità.
Questo è infatti il dato normativo: “Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.
Posto che ovviamente va esclusa qualunque rilevanza del reddito personale del curatore, che interviene quale mero rappresentante del minore (e che, di regola, non ha rapporti di parentela né convive con lo stesso), quali sono i redditi rilevanti?
Lo vediamo qui di seguito, esaminando anche le casistiche particolari.

Gratuito patrocinio del minore e redditi rilevanti.

La norma generale è quella prevista dall’art. 76 del Testo Unico, secondo cui: “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”.
Il comma 4 dello stesso art. 76 precisa però che “si tiene conto del solo reddito personale … nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi”
.

La disposizione rilevante nel caso di specie è proprio quest’ultima, considerato che la nomina del Curatore Speciale presuppone l’esistenza di un conflitto di interessi del minore con i genitori.
Questo significa che il Curatore dovrà verificare se il minore ha un reddito personale, assumendo informazioni presso gli stessi familiari o affidatari ovvero richiedendo apposita certificazione all’Agenzia delle Entrate.
Risulta, invece, irrilevante il reddito dei genitori, proprio in ragione del conflitto di interessi a monte.
Questa è la risposta generale, ma occorrono alcune precisazioni entrando nelle casistiche specifiche che analizzo qui di seguito.


Gratuito patrocinio e collocazione temporanea del minore in affidamento etero familiare.

La domanda che si pone in questo caso riguarda il reddito degli affidatari:
Il reddito degli affidatari influisce sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio?
Per rispondere dobbiamo considerare le previsioni normative interessate:
– La norma generale di cui al comma 2 dell’art. 76 del Testo Unico secondo cui occorre tener conto del reddito prodotto “da ogni componente della famiglia” ad esclusione, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, del reddito del “componenti il nucleo familiare conviventi” con il richiedente, i cui interessi sono in conflitto con quelli del richiedente medesimo.
– La norma di cui all’art. 79 comma 1, laddove nello specificare il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio, richiede l’indicazione dei nominativi dei codici fiscali di tutti “i componenti la famiglia anagrafica” e la “dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76”.

In questo specifico caso, il panorama normativo apre due questioni sulla determinazione del reddito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio:
1) Come inquadrare gli affidatari nei concetti di famiglia, nucleo familiare e famiglia anagrafica, menzionati dalle norme coinvolte.
2) Capire se gli affidatari sono soggetti in conflitto di interessi con i minori.
Vediamole entrambe.

  1. Affidatari e famiglia, famiglia anagrafica, nucleo familiare.

Se parliamo di “famiglia” la norma di riferimento è l’art. 29 della nostra Costituzione che si limita a riconoscere “i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, ma non ci aiuta, perché non fornisce elementi per comprendere quali soggetti possono essere considerati parte della famiglia.
Il concetto di “nucleo familiare” è contenuto nell’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69 che disciplina l’assegno per il nucleo familiare e il comma 6 di tale norma precisa che “il nucleo familiare è composto dai coniugi … e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26/04/57 n. 818 di età inferiore ai 18 anni compiuti”.
Per comprendere meglio la portata del concetto, viene in soccorso l’art. 38 del DPR 818/57 che equipara “ai figli legittimi e legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge”.
La nozione di “famiglia anagrafica” è invece contenuta nell’art. 4 del DPR 30/05/89 n. 223 contenente il Regolamento anagrafico della popolazione residente, secondo cui: “agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Premesso questo, ai fini della nostra indagine, il concetto più pertinente appare quello di “nucleo familiare” e quindi occorrerà tenere conto di tutti i redditi prodotti da ciascun componente del nucleo familiare, composto dai coniugi e dai figli, a cui sono equiparati anche i minori in affidamento eterofamiliare (siccome previsto dal citato DPR 818/57) e dunque, nella autocertificazione del reddito del minore, bisognerà prendere in considerazione il reddito degli affidatari.
Una conferma a tali conclusioni deriva dall’esame della normativa concernente le imposte sui redditi che, nel disciplinare le detrazioni per carichi di famiglia, consente la detrazione “per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati”.
Inoltre, il reddito dell’intero nucleo familiare dovrà essere tenuto in considerazione anche nell’ipotesi in cui i genitori affidatari non abbiano ancora provveduto ad iscrivere il minore nella propria famiglia anagrafica.
Per contro, il richiamo al concetto di famiglia anagrafica, contenuto nell’art. 79 comma 1 della disposizione in commento risulta frutto di un uso atecnico della terminologia e comunque non pare incidere sugli elementi necessari ai fini della determinazione del reddito: il punto 1) del predetto articolo impone esclusivamente di indicare le generalità dei componenti della famiglia anagrafica (non il loro reddito), mentre l’autocertificazione prevista al punto 2) torna a richiamare il reddito “determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76” e dunque con specifico riferimento al reddito del solo nucleo familiare.
Ciò consentirà di non tenere conto del reddito di altri componenti la famiglia anagrafica (ad esempio parenti, affini, o altre persone legate da vincoli affettivi coabitanti nello stesso alloggio) ma estranei al nucleo familiare ristretto.
Se ne deduce che il Curatore Speciale del minore, nel valutare la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dovrà in ogni caso assumere informazioni sul reddito prodotto dal nucleo familiare presso cui il minore si trova in affidamento eterofamiliare, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni reddituali previste dal Testo Unico prima di sottoscrivere l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2) Affidatari e conflitto di interessi.

Chiarito che gli affidatari rientrano nel concetto di nucleo familiare rilevante ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per l’ammissione del minore al patrocinio a spese dello stato, si pone l’altro problema.
Esiste un conflitto di interessi tra minori e affidatari?
Perché se il conflitto vi fosse, allora dovrebbero essere esclusi dal computo dei redditi, come abbiamo già precisato, in applicazione dell’art. 76 comma 4 sopra citato.
La risposta non è scontata ed è legata alla capacità o meno di essere parte del giudizio.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, invalso presso molti Tribunali per i Minorenni, tale capacità è stata esclusa nei procedimenti di adottabilità e de potestate, ritenendo che gli affidatari non abbiano un interesse alla lite ex art. 100 c.p.c.
Tuttavia, alcune recenti pronunce hanno, invece, affermato la legittimazione dei genitori affidatari al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in quanto litisconsorti necessari ai sensi dell’art 5 comma 1 della Legge 184/83 (“L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”- cfr. Ordinanza Corte d’Appello di L’Aquila del 25 gennaio 2024).
In questo caso il problema si pone, perché il conflitto di interessi potrebbe sussistere con tutte le conseguenze anche sul reddito computabile.

In sintesi, il Curatore dovrà verificare:

  • la sussistenza di un eventuale reddito personale del minore;
  • il reddito del nucleo familiare in cui il minore è (anche temporaneamente – vedi affido giuridico) inserito e certificarlo;
  • l’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi fra il minore ed i componenti del suo nucleo familiare, affinchè il Consiglio dell’Ordine prima e l’Agenzia delle Entrate dopo escludano il reddito degli altri componenti da quello valutabile ai fini dell’ammissione al patrocinio.

Per quanto riguarda le responsabilità penale del Curatore in questo contesto, se coinvolge sicuramente l’autocertificazione mendace sull’ammontare del reddito del nucleo familiare, non si applica invece nel caso di erronea valutazione del conflitto di interessi.
Per quanto riguarda l’ipotesi opposta in cui il Curatore non ravvisi erroneamente l’esistenza del conflitto di interessi ed accerti un reddito superiore al limite previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia, il ricorso al patrocinio potrebbe non rimanere precluso.
Potrebbe non essere applicato il cumulo dei redditi con la famiglia affidataria allorché lo status filiationis si consideri rientrante nei diritti della personalità con conseguente applicazione della deroga aggiuntiva sul cumulo dei redditi di cui pure al comma 4 dell’art. 76 TUSG.
Diversamente si porrà il problema della retribuzione del difensore nominato dal Curatore Speciale.


Gratuito Patrocinio e redditi dei familiari fiscalmente a carico non conviventi

Questo è il caso dei minori che vivono con un genitore nei cui confronti sussiste un palese conflitto di interessi, ma risultano fiscalmente a carico dell’altro genitore il cui reddito supera sensibilmente i limiti previsti per l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio.
É rilevante il reddito del familiare che ha il figlio a carico o si considera solo il criterio della convivenza?
Si è occupata di questo la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 36559 dell’8 ottobre 2021, la quale ha sottolineato il concetto chiave di convivenza. Il comma 2 dell’art. 76 del DPR 115/2002 precisa infatti che “… se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”:
La nozione rilevante “ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare convivente. E la definizione di familiare convivente va letta in correlazione all’art. 79 comma 1 lett. b) che fa riferimento alla famiglia anagrafica del richiedente”.
Il concetto a cui i Giudici di legittimità hanno voluto dare rilievo è quello di un contesto familiare contrassegnato innanzitutto dall’attributo della convivenza tra i vari soggetti interessati e, nell’ambito di questa, da dinamiche e relazioni interpersonali che siano contraddistinte da carattere di stabilità e durevolezza nel tempo.

Gratuito patrocinio e la rilevanza dei libretti di risparmio.

É il caso tipico dei libretti di risparmio accesi dai nonni per mettere da parte qualche soldino per il futuro dei propri nipotini.
Buona cosa, ma ai nostri fini sono voci di reddito rilevanti?

La risposta è negativa, a norma dell’art. 76 comma 3 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia il quale stabilisce che “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
Considerato che i libretti di risparmio non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, sono anche esclusi dal computo reddituale ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Tuttavia c’è una precisazione da fare che riguarda gli interessi: gli interessi che maturano sui libretti di risparmio sono invece equiparabili a fonti di reddito.
Se è vero che anch’essi non vengono esposti in denuncia dei redditi, sono comunque soggetti ad imposta sostituiva e quindi concorrono alla quantificazione del reddito personale del minore ai fini del gratuito patrocinio, a norma della previsione normativa sopra citata

Scopri la mia intervista esclusiva con Avvocato360, dove condivido esperienze e riflessioni sul ruolo cruciale di questa figura.

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.