I nonni sono tenuti a mantenere i nipoti in caso di indigenza dei genitori separati?

Quando i genitori si separano, le regole alle quali fare riferimento in materia di mantenimento dei figli, sono contenute nel primo comma dell’articolo 315-bis e nell’articolo 316-bis del codice civile, riformati dalla legge 219/2012.

Cosa dice la legge in merito al mantenimento dei figli/nipoti

L’articolo 315-bis del codice civile, che si occupa espressamente dei “diritti e doveri dei figli”,  sostiene che: 

“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. 

L’’articolo 316 bis del codice civile stabilisce che:

“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.”

Se entrambi i genitori sono in condizioni di indigenza, saranno gli ascendenti, in ordine di prossimità, a dover mantenere i nipoti laddove i genitori non abbiano i mezzi per garantire il mantenimento. 

La legge prevede, quindi, in caso di impossibilità da parte dei genitori, una obbligazione a carico dei nonni (gli ascendenti in ordine di prossimità: quindi i nonni e poi i bisnonni, se esistenti e così via). 

L’obbligazione non è, però, quella di mantenere i nipoti, ma di “fornire ai genitori” i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli. 

I genitori devono dimostrare il loro impegno a reperire fonti di reddito alternative e quindi devono dimostrare di essere attivamente in cerca di un’altra occupazione. 

La Cassazione ha chiarito che nell’assegno di mantenimento che i nonni devono passare ai propri nipoti, non devono essere comprese soltanto le spese basiche, quindi quelle per la sopravvivenza, ma anche tutte quelle ritenute indispensabili a garantire ai bambini un tenore di vita adeguato al contesto sociale in cui la famiglia vive. 

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.