Esiste un obbligo coniugale di sesso o prevale la libertà dell’individuo?
E il dovere di fedeltà esiste ancora?
Quali conseguenze hanno nella separazione?
Questo articolo vuole essere un viaggio nel mondo dei nodi coniugali più discussi, sempre attuali e caldi che toccano la coppia nella sfera intima e vengono in rilievo nella crisi, al momento della separazione.
Partiamo subito da una considerazione: certi doveri sembrano cozzare con il principio cardine della libertà personale e il conseguente diritto di dire di “no”.
Sono coinvolti concetti importanti come il consenso, il rispetto e la libertà di autodeterminazione della persona.
Quindi quale risposta dare ai questi iniziali?
Per farlo occorre intraprendere un viaggio nelle evoluzioni giurisprudenziali sul tema che hanno apportato molti cambiamenti importanti nel corso del tempo soprattutto a seguito dell’impostazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il rifiuto di rapporti sessuali nel matrimonio, dovere di fedeltà e conseguenze nella separazione.
Scopriamo insieme come sono cambiate le prospettive sempre più in direzione dei diritti primari umani e come in qualche modo è cambiato anche il significato del vincolo matrimoniale, mantenendo i suoi effetti e anche la sua importanza, ma in un’ottica di maggiore rispetto per i diritti primari individuali, senza nulla togliere alla valenza di coppia.
1. Rifiuto di rapporti sessuali e obbligo fedeltà: un viaggio evolutivo tra doveri e diritti.
C’era un tempo – e non parliamo di secoli fa – in cui in Italia si parlava di dovere coniugale anche per la sfera sessuale.
Avere rapporti intimi con il coniuge era visto come un vero e proprio obbligo reciproco, una sorta di prestazione insista nella condizione matrimoniale e quindi dovuta.
Ne conseguiva che il rifiuto di rapporti sessuali poteva essere valutato come una mancanza, se non addirittura come una violazione e questo si legava a doppia mandata con il dovere di fedeltà dell’epoca, intesa come esclusività sessuale e divieto di avere rapporti fuori dal matrimonio.
La disponibilità sessuale, dentro il matrimonio era vista quasi come l’altra faccia della medaglia dell’obbligo di fedeltà: astenersi fuori, ma essere sempre disponibili dentro.
La sessualità era, quindi, considerata come un elemento costitutivo, funzionale al matrimonio stesso e legato alla procreazione.
Non solo: in alcune filosofie giuridiche legate a concezioni arcaiche si parlava addirittura di ius in corpus, ossia di diritto sul corpo dell’altro.
In quell’ottica il rifiuto di rapporti sessuali continuativo, se ritenuto ingiustificato, poteva davvero essere considerato una violazione degli obblighi coniugali e portare alla vecchia separazione per colpa (e all’attuale separazione con addebito).
In altri termini, veniva attribuito a tale rifiuto la responsabilità della fine del matrimonio.
Nel tempo c’è stata una svolta nella giurisprudenza sul tema, a partire dagli anni settanta-ottanta, che ha portato ad una visione diversa degli obblighi coniugali, restituendo valore centrale al consenso, con una vera e propria rivoluzione copernicana nel diritto di famiglia italiano.
Il principio cardine che ha preso il sopravvento è stato il seguente: il matrimonio non può significare una rinuncia, una capitolazione della propria dignità e della propria libertà personale.
Gli obblighi coniugali esistono, ma questo non significa che possano per questo essere messi tra parentesi i diritti fondamentali della persona, compresa l’autonomia decisionale sul proprio corpo.
L’autodeterminazione sessuale viene quindi riconosciuta come un diritto inviolabile anche all’interno del matrimonio, come espressione della libertà personale protetta dalla nostra Costituzione.
Ma quali sono le ripercussioni nel rapporto di coppia?
Che significato hanno oggi gli obblighi coniugali relativi alla sfera intima?
Normalmente il matrimonio prevede ancora il vissuto sessuale come elemento tipico della relazione coniugale, ma non si può parlare di diritto incondizionato del coniuge al rapporto sessuale, perché occorre sempre il consenso dell’altro libero, specifico, attuale e, quindi, esistente di volta in volta.
Non basta essere marito e moglie per pretenderlo.
Imporre al proprio coniuge di avere un rapporto sessuale, è un reato e si configura la fattispecie della violenza sessuale.
E così il rifiuto di rapporti sessuali assume un’altra valenza in rapporto alla separazione, perché il semplice No ai rapporti, non è sufficiente per ottenere l’addebito, ma occorre sempre guardare e valutare il contesto generale della relazione.
Vero è che il rifiuto di avere rapporti sessuali ben può essere sintomo di problemi di coppia e, quindi, essere il segnale di una crisi profonda, di mancanza di rispetto, di sofferenza, ma non diventa automaticamente colpa.
Del resto se il rifiuto potrebbe essere un fattore che contribuisce alla crisi, potrebbe valere pure il contrario ossia il rifiuto come conseguenza di una crisi già in essere.
2. L’influenza europea e il caso francese.
Questa evoluzione non si è mossa solo qui Italia, bensì c’è stata una convergenza, un’influenza reciproca tra giurisprudenza italiana e giurisprudenza europea.
A questo proposito, va menzionata la giurisprudenza della V Sezione della CEDU che, con sentenza n. 13805 del 23 gennaio 2025, ha dato un’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, relativo al diritto alla vita privata, rafforzando il principio secondo cui l’autonomia personale va tutelata anche dentro le mura domestiche e, quindi, anche dentro il matrimonio.
Questa pronuncia nasce da un caso di una coppia francese, in cui il marito aveva ottenuto la separazione per colpa perché la moglie si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui, ma la donna si è rivolta alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione del suo diritto all’autodeterminazione sessuale, protetto appunto dall’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.
La Corte Europea in questo caso non è arrivata a condannare la Francia, applicando il principio del margine di apprezzamento, secondo cui gli Stati membri hanno un certo margine di manovra nell’applicare i principi cardine della Convenzione alle loro specifiche situazioni nazionali, soprattutto in materie come il diritto di famiglia, che sono legate a tradizioni culturali.
Ciò nonostante, la Corte ha comunque ribadito chiaramente il principio fondamentale della libertà sessuale e del diritto alla prestazione del consenso anche all’interno del matrimonio, dando un forte segnale in questo senso agli Stati.
Ha sottolineato in particolare il fatto che l’art. 8 protegge l’integrità fisica, psicologica e l’autonomia della persona e non ha parlato dell’esistenza di un dovere ad avere rapporti sessuali.
Del resto la Corte ha esaminato il caso della coppia francese nel contesto della legislazione nazionale di allora (parliamo dell’anno 2009), ma ha comunque fatto capire molto chiaramente che una visione del matrimonio che ignora il consenso o che considera il corpo del coniuge come sempre disponibile, è incompatibile con i principi della Convenzione.
Quindi muove chiaramente anche una critica implicita alla vecchia idea del debito coniugale.
Pur senza una condanna diretta, il messaggio di principio è chiaro: consenso ed autonomia sono centrali e una critica indiretta ma netta a quella vecchia concezione.
Il principio affermato è forte e va nella stessa direzione del diritto italiano.
Il messaggio della Corte Europea senz’altro spinge le altre legislazioni e le interpretazioni dei giudici nazionali verso una tutela sempre maggiore dei diritti individuali all’interno del rapporto coniugale.
L’idea che il matrimonio sia una sorta di gabbia per i diritti fondamentali è stata smantellata sia a livello nazionale che a livello europeo e l’unione non può comportare una compressione irragionevole dei diritti della persona.
3. L’evoluzione del dovere di fedeltà.
Tutto quanto detto finora ci porta ad affrontare anche il discorso sulla fedeltà, concetto che si è evoluto tantissimo seguendo la stessa traiettoria, con una trasformazione importante di significato.
La giurisprudenza moderna non riduce più il dovere di fedeltà alla mera astensione dai rapporti sessuali fuori dalla coppia e quindi all’ipotesi del tradimento fisico, ma le attribuisce un significato più ampio.
Al vecchio concetto di dovere di fedeltà, si sostituisce il dovere di lealtà, di rispetto reciproco, che deve impregnare tutta la relazione.
Fedeltà assume il significato di correttezza nel rapporto, nel non ingannare la fiducia nell’altro, nel non denigrare il partner, nell’essere solidali nei momenti difficili.
Comprende l’assistenza morale, il supporto reciproco, la collaborazione per la famiglia, la trasparenza nel prendere decisioni importanti.
Il linguaggio giuridico parla di un impegno a realizzare una comunione materiale e spirituale.
La fedeltà diventa l’espressione di questo impegno totale, di una scelta di dedicarsi reciprocamente l’uno all’altro e al progetto comune che tocca tutti gli aspetti della vita insieme.
La dimensione sessuale dell’obbligo di fedeltà viene invece ricollocata, con una posizione diversa.
Non perde valore perché è pur sempre vista come una delle importanti e possibili espressioni dell’unione coniugale, insieme all’affetto, alla condivisione, ma perde quella valenza di obbligo a sé e di qualcosa che si può esigere.
E ritornando al rifiuto di avere rapporti sessuali con il coniuge, se prima poteva essere valutato come espressione di infedeltà, oggi di per sé non è sufficiente.
Ovvio è che una prolungata astensione dai rapporti sessuali può essere un sintomo chiaro che qualcosa non va, che la comunione spirituale si è incrinata o è finita, ma occorre sempre una valutazione complessiva della crisi, senza far assurgere a questi aspetti la valenza esclusiva, quasi ossessiva, che avevano una volta.
4. Gli effetti dell’evoluzione sul vincolo matrimoniale.
Tutto bello, ma non si rischia di inquinare l’impegno matrimoniale?
Questa è un’obiezione che promana dalla vecchia visione, perché a ben vedere un impegno basato solo sul controllo della sessualità forse è un impegno davvero fragile e fa acqua da tutte le parti.
Credo che la visione moderna sia una evoluzione che non mina la valenza del matrimonio, al contrario lo rafforza puntando ad un legame più profondo che coinvolge il rapporto a tutto giro, nel pieno rispetto degli individui che del rapporto sono parte, restituendo valore alla volontà, nella stima e nel rispetto, nella visione reciproca dell’altro come persona completa e libera.
Forse il nuovo concetto di fedeltà richiede più maturità e impegno costante, ma è decisamente un collante molto più significativo e solido di una mera astensione imposta.
Siamo partiti da un’idea di matrimonio con doveri quasi contrattuali, compreso quello sessuale e siamo arrivati ad un modello nel quale al centro c’è la persona, l’individuo con la sua dignità, la sua libertà inviolabile, che viene prima del ruolo di coniuge.
Quindi il consenso libero, specifico, attuale è diventato la chiave di volta per la sfera sessuale anche all’interno del matrimonio e la fedeltà è profondamente evoluta, trasformata in un concetto più ampio, più ricco di lealtà, condivisione, rispetto, supporto, comunione materiale e spirituale.
Quella tensione che c’è tra l’istituto del matrimonio ed i diritti fondamentali della persona sembra che si stia risolvendo a favore dei diritti umani.
Come ci fa notare la CEDU il matrimonio non è più un’istituzione che può schiacciare l’individuo o limitarne i diritti fondamentali.
Il matrimonio è un’unione che dovrebbe valorizzare le persone che la compongono, come del resto tutte le relazioni umane.
Questo non sminuisce l’impegno coniugale, semplicemente lo ridefinisce su basi diverse, più solide e in linea con una società che mette al centro i diritti umani e l’autonomia di ciascuno.
E’ il riflesso nel diritto di un cambiamento culturale profondo, del modo in cui pensiamo e viviamo le relazioni affettive, un cambiamento che sposta l’accento dall’obbligo alla scelta consapevole, dal dovere imposto al rispetto guadagnato.
Questo è il grande cambiamento, ma che cosa succede nelle dinamiche quotidiane delle coppie?
Come si trova quell’equilibrio delicato tra l’ideale di unione profonda in una relazione importante e il rispetto irrinunciabile per lo spazio dell’altro, per le sue scelte, per i suoi no?
Come si costruisce quella famosa comunione spirituale senza però annullare le singole individualità?
Questa è la sfida più affascinante delle relazioni di oggi: tenere insieme l’unione e la libertà.
Forse le mie conclusioni sono un po’ “romantiche”, ma fanno parte della mia visione, anche se svolgo la professione di avvocato e la crisi e il conflitto di coppia sono il mio pane quotidiano.
In tutto questo non perdo mai di vista l’importanza delle relazioni e di un modo sano di costruirle, crescerle, possibilmente mantenerle, ma anche trasformarle quando non è possibile andare avanti, perché il cambiamento soffia il suo vento.
C’è sempre un modo di lasciarsi bene con soluzioni nel rispetto di tutte le persone coinvolte.



