INCAPACITA’ GENITORIALI ED AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO DI MINORI

Risultato ottenuto:

affido a rischio giuridico prima e preadottivo poi di due minori figli di genitori incapaci e nipoti di nonna materna non in grado di mantenere un rapporto significativo con loro.

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Caso seguito dall’Avv. Emanuela MASSARI nella qualità di Curatore Speciale dei Minori

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Il caso in esame riguarda la sospensione prima e la decadenza poi dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici di due bambini figli della stessa madre e di due padri diversi.

E l’impossibilità di affidarli alla nonna perché pure ritenuta pericolosa ed incapace di intrattenere un rapporto significativo con i nipoti.

IL PROCESSO DINANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il caso è arrivato all’attenzione del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila su segnalazione ai Servizi Sociali competenti per territorio della nonna materna, la quale era fortemente preoccupata per la sicurezza dei suoi nipotini a causa delle ripetute condotte violente da parte del compagno della figlia cui inevitabilmente erano costretti ad assistere anche i bambini.

LA VIOLENZA ASSISTITA

La violenza assistita consiste nell’esperienza da parte del bambino a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori.

E’ quindi una forma di abuso minorile, un maltrattamento psicologico che si verifica prevalentemente in ambito familiare in presenza di violenza domestica.

Queste condotte possono avere delle ripercussioni psicoemotive sui piccoli come ansia, maggiore impulsività, alienazione e difficoltà di concentrazione, depressione, tendenze suicide, disturbi del sonno e disordini nell’alimentazione.

L’AFFIDAMENTO DEI MINORI AL SERVIZIO SOCIALE ED IL LORO COLLOCAMENTO PRESSO UNA CASA FAMIGLIA

Constatata la condotta pregiudizievole di entrambi i genitori per i bambini – quella del padre perché violento e quella della madre perché purtroppo affetta da bipolarismo clinicamente diagnosticato e tossicodipendente- il Tribunale dei Minorenni di L’Aquila disponeva l’affidamento dei piccoli ai Servizi Sociali ed il loro collocamento presso una Casa Famiglia.

Ordinava, altresì, che i minori – già compromessi sebbene in tenera età- venissero presi in carico dalla Neuro Psichiatria Infantile al fine di individuarne i traumi e sostenerli nella relativa elaborazione con percorsi dedicati.

I PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI GENITORI

Al fine di ricongiungere il nucleo familiare il Tribunale dei Minorenni disponeva, altresì, – previo ascolto dei genitori dei bambini e prescrizione del divieto di avvicinamento dell’uomo violento alla mamma ed ai bimbi- dei percorsi di recupero loro dedicati presso apposite Strutture Sanitarie.

In particolare la madre avrebbe dovuto frequentare, come da impegno assunto dinanzi al Magistrato, cicli di incontri presso il CIM, presso il SERD ed il Centro Antiviolenza territorialmente competente.

Avrebbe, dovuto, inoltre affrancarsi dalla figura materna -rivelatasi ingombrante e disfunzionale anche al rapporto con i nipoti stante un pure diagnosticato problema di bipolarismo non costantemente curato- tramite ricerca di un alloggio indipendente ed una occupazione.

Nel frattempo avrebbe potuto avviare le pratiche necessarie ad ottenere il reddito di cittadinanza ed il reddito di libertà.

Anche il padre dal canto suo avrebbe dovuto seguire percorsi finalizzati ad affrancarsi dall’alcooldipendenza.

La giurisprudenza della Cassazione, infatti, è granitica nello stabilire che prima di adottare qualunque decisione drastica nell’interesse dei minori, il Tribunale deve effettuare valutazioni specifiche ed approfondite sulla possibilità di recupero del rapporto tra i minori ed i genitori.

E questo solo a voler considerare che l’art. 15 della L. n. 184/1983 – così come novellato dal D. Lgs. 154/2013- stabilisce che le precauzioni estreme nell’interesse dei minori – ovvero il loro allontanamento dal nucleo familiare d’origine- vanno assunte quando le prescrizioni impartite ai genitori, ovvero ai parenti del minore- sono risultate colpevolmente inadempienti ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.

I GENITORI NON SI ATTENGONO ALLE PRESCRIZIONI DEL TRIBUNALE CHE NOMINA UN CTU

Preso atto dell’inesistente costanza nell’attenersi alle prescrizioni del Tribunale da parte dei genitori, nonostante un costante dialogo tra le istituzioni, il Tribunale per i Minorenni si vedeva costretto ad aprire un fascicolo per il conferimento dell’incarico ad un CTU finalizzato a valutare – previo ascolto ove indispensabile dei minori – le capacità genitoriali di mamma e papà nonché quella della nonna materna a mantenere un rapporto significativo con i nipotini.

Le risultanze della CTU purtroppo confermavano l’inidoneità dei genitori e della nonna di prendersi cura dei piccoli e della relativa irrecuperabilità in tempi ragionevoli.

Pertanto il Tribunale con sentenza dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori, l’incapacità della nonna a prendersi cura dei nipoti e disponeva lo stato di abbandono dei bambini con conseguente adottabilità.

L’AFFIDO A RISCHIO GIURIDICO DEI BAMBINI ED IL LORO RECUPERO IN TEMPI RECORD

Dopo ben tre gradi di giudizio, in attesa del cui esito i bambini sono stati subito dati in affido a rischio giuridico (misura temporanea adottata nell’esclusivo interesse del minore nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non è stata ancora decisa con sentenza definitiva) a famiglie ritenute naturalmente idonee, ne è stato confermato in Cassazione lo stato di adottabilità.

Oggi i piccoli stanno bene, hanno recuperato in tempi brevissimi ogni loro lacuna in termini di capacità di apprendimento e di salute.

Il tutto grazie all’amore delle famiglie affidatarie egregiamente individuate dalle istituzioni che sono state in grado di colmare tutte le carenze affettive e relazionali che i bambini hanno dovuto ingiustamente subire sin dai loro primi anni di vita.

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.