Risultato ottenuto:
Indennizzo: 42.200,00 euro.
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Caso seguito dall’Avv. Emanuela MASSARI
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Il caso in esame riguarda l’indennizzo in favore di un ingrosso di carni a seguito di interruzione della catena del freddo in una cella di mantenimento contenente circa 8500 kg di carcasse di carne ovina (pecore più agnelli).
A seguito di ispezione veterinaria a cura di un medico della ASL, il quale aveva certificato la non idoneità delle carni ammalorate al consumo umano, le carcasse venivano prese in carico per lo smaltimento da società a ciò deputata e trasportate presso apposita sede di altra società per l’incombente.
L’ingrosso di carni aveva attivato polizza alimentare che prevedeva, tra le altre, anche la garanzia aggiuntiva dei danni alle MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO “in caso di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo”.
LA DENUNCIA TEMPESTIVA
A termini di polizza l’infortunato aveva provveduto tempestivamente e personalmente a denunciare l’accaduto all’Assicurazione descrivendo la dinamica del fatto, allegando la prima documentazione disponibile e precisando che:
- era stato tempestivamente contattato uno dei tecnici di fiducia per la verifica del danno alla cella;
- durante il controllo era stata riscontrata la “rottura per cortocircuito del termico sul ventilatore del condensatore”.
LA PERIZIA DEL TECNICO FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA
Successivamente, il perito tecnico fiduciario incaricato dalla Compagnia Assicurativa, a seguito degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno, RIMETTEVA relativo ATTO CONSERVATIVO di LIQUIDAZIONE del DANNO valutato in 42.200,00 euro.
La perizia, però, conteneva in calce CLAUSOLA di RISERVA sul relativo risarcimento “poiché l’Azienda assicurata non è dotata di sistemi di controllo che consentano, sempre, di rilevare e certificare per ciascuna cella frigorifera la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo”.
LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Poiché INVECE una clausola del CONTRATTO testualmente recita: “I SISTEMI DI CONTROLLO DELL’IMPIANTO DEVONO CONSENTIRE DI RILEVARE DA PARTE DI PERSONALE ADDETTO (quindi NON SEMPRE- n.d.r.) E DI CERTIFICARE PER CIASCUNA … CELLA FRIGORIFERA LA MANCATA O ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL FREDDO CHE SI PROLUNGHI OLTRE 6 ORE”, l’ingrosso di carni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si rifiutava di firmare l’accertamento conservativo alle condizioni prospettate dalla compagnia assicurativa.
IL VERSAMENTO DI UNA SOMMA TRATTENUTA IN ACCONTO E LA CAUSA IN TRIBUNALE
Appigliandosi ad inesistenti inesatte informazioni fornite dall’assicurato all’assicurazione e su una non meglio specificata combinazione di clausole contrattuali, la Compagnia in prima battuta decideva di liquidare il 50% dell’intero danno subito costringendo l’ingrosso di carni a promuovere apposito giudizio in Tribunale.
L’INDENNIZZO OTTENUTO
Ad ogni buon conto, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla scorta della corretta interpretazione contrattuale riconosciuta alla fine dal Magistrato, la Compagnia veniva condannata a pagare la restante somma di ulteriori 21.100,00 euro oltre le spese legali.



