Risultato ottenuto:
Indennizzo: 3.100,00 euro
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Caso seguito dall’Avv. Emanuela MASSARI
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Il caso in esame riguarda l’indennizzo su polizza infortuni attivata a seguito di incidente stradale da tamponamento.
COSA SI INTENDE PER INFORTUNIO
L’infortunio è la conseguenza di un incidente fisico, ovvero un evento dannoso, imprevedibile, violento, fortuito ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili e come effetto inabilità temporanea, invalidità permanente oppure morte.
LA DENUNCIA TEMPESTIVA
A termini di polizza l’infortunato ha provveduto tempestivamente e personalmente a denunciare l’accaduto all’Assicurazione descrivendo la dinamica del fatto ed allegando la prima documentazione medica disponibile.
Ai sensi dell’art. 1913 c.c., comma 1, infatti L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicurazione o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
Tuttavia detto termine di tre giorni non è perentorio.
Ciò significa che nel caso di avviso tardivo di sinistro occorre verificare se il ritardo ha creato pregiudizio all’attività istruttoria dell’assicuratore, provocandone per esempio un ritardo per l’accertamento dei fatti.
In tal caso soccorre la sanzione prevista dal secondo comma dell’art. 1915 c.c. ossia la riduzione proporzionata dell’indennizzo assicurativo.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019
ha sancito in proposito che, in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza da parte dell’assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla clausola di polizza, non può implicare di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto non viene meno ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2 … l’onere di provare la natura dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore. Nel caso previsto dall’art. 1915 c.c., comma 1, dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art. 1915 comma 2 c.c. dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso nonché la misura del pregiudizio sofferto.
LA MESSA IN MORA DELL’ASSICURAZIONE
Successivamente alla denuncia di infortunio l’assicurato, tramite la sottoscritta, ha messo in mora l’assicurazione.
La messa in mora è l’atto formale con cui il creditore chiede al debitore di adempiere ad un obbligo di pagamento entro un termine stabilito.
In pratica si tratta di una sorta di sollecito che il creditore invia al debitore per il pagamento di un debito scaduto.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., l’infortunato ha due anni di tempo dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda per far valere il suo diritto derivante dal contratto di assicurazione
LA PERIZIA MEDICA DI PARTE E LA VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEL DANNO
Naturalmente la richiesta di indennizzo è stata corredata di tutta la documentazione medica e relativa all’anticipazione di spese vive a sostegno della domanda ivi compresa una perizia medica di parte al fine di stabilire la corretta valutazione dell’entità del danno subito.
L’APERTURA DELL’ISTRUTTORIA DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE
Quindi, l’assicurazione, ricevuta tutta la documentazione di cui al punto precedente, è stata finalmente messa in condizioni di poter aprire l’istruttoria della pratica e di poter effettuare tutti gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza del diritto all’indennizzo, ivi compreso l’invio a visita dell’infortunato presso un fiduciario medico incaricato dalla Compagnia medesima.
IL BALLETTO DELLE TRATTATIVE
A questo punto, elementi e dati alla mano, è iniziato tra avvocato e liquidatore del sinistro il balletto della corrispondenza per la definizione bonaria della controversia.
Normalmente la Compagnia formula una serie di contestazioni o sul così detto an debeatur, cioèsul diritto all’indennizzo.
Oppure, quando come nel caso in esame non ha argomenti sufficienti a contestare l’an debeatur, mette in campo una serie di obiezioni sul quantum debeatur, ovvero sull’importo da liquidare.
L’INDENNIZZO OTTENUTO
A seguito di una serrata attività di mediazione portata avanti dallo Studio Legale MASSARI, l’assicurazione riconosceva la somma idonea ad indennizzare il cliente: l’accordo transattivo ha previsto, infatti, la corresponsione della somma di 3.100,00 euro.



