Reversibilità – Separazione e Divorzio

Reversibilità – Separazione e Divorzio

In questo articolo, analizzeremo come viene regolamentata la pensione di reversibilità in rapporto ai diritti del coniuge superstite, quando è intervenuta la separazione e quando è intervenuto il divorzio, perché gli effetti sono differenti.
L’articolo si sviluppa con informazioni utili relative agli aspetti principali, con un doveroso cenno introduttivo alla tematica della pensione di reversibilità in generale: che cos’è e chi sono i beneficiari.

Che cos’è la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità è una somma che viene erogata al coniuge superstite o ai figli nel caso in cui un pensionato venga a mancare. Una parte della pensione che il defunto percepiva viene trasferita al coniuge o ai familiari aventi diritto.

Chi può beneficiarne?

Beneficiari della pensione di reversibilità sono:

 Il coniuge superstite che ha fruito di un sostegno economico durante la vita del defunto;
 I figli del defunto non autonomi e a carico del genitore al momento della sua morte (es. studenti), anche se minorenni, nonché i figli inabili al lavoro

Questa continuità economica è giustificata dal fatto che i superstiti, definiti dalla legge come beneficiari, dipendono economicamente dal pensionato deceduto al momento della sua morte.
In altre parole, non sono autosufficienti o sono supportati finanziariamente dal pensionato stesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità dei superstiti si basa su un principio di solidarietà. La protezione previdenziale, che copre l’evento del decesso dell’assicurato, viene estesa ai superstiti per garantire loro il sostegno economico che ricevevano quando il pensionato era ancora in vita.

E fin qui è tutto chiaro, ma che cosa succede al coniuge superstite se prima della morte è intervenuta la separazione o addirittura è stato pronunciato il divorzio?
Lo vediamo insieme, affrontando le casistiche principali.

Pensione di Reversibilità – Separazione e Divorzio: 4 situazioni da considerare

1. Pensione di reversibilità e separazione.

In caso di separazione il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità esattamente come il coniuge non separato e ciò indipendentemente dal tipo di separazione intervenuta.

A questo proposito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9649 del 12 maggio 2015 ha precisato che ha diritto alla reversibilità anche il coniuge separato con addebito.
Questo principio si fonda su quanto disposto dall’art. 22 della L. 22 luglio 1965 n. 903 che non prevedeva come requisito per l’ottenimento della pensione di reversibilità la circostanza che il coniuge separato fosse a carico del defunto o versasse in stato di bisogno.
Il diritto alla reversibilità è riconosciuto semplicemente in virtù dell’esistenza del rapporto coniugale al momento della morte del pensionato.
Questo orientamento sottolinea l’importanza di una protezione previdenziale per il coniuge superstite evitando che una separazione, seppure per colpa, pregiudichi l’accesso ad un sostegno economico importantissimo.

Ma che cosa succede se oltre alla separazione, è intervenuto anche il divorzio?
La situazione è decisamente diversa e la esaminiamo nei seguenti punti.

2. Reversibilità e divorzio. I requisiti generali.

A differenza della separazione, il divorzio non mantiene del tutto intatto il diritto a ricevere la pensione di reversibilità, ma sussiste solo in presenza di 3 requisiti:

  • È necessario che il rapporto di lavoro da cui scaturisce il trattamento pensionistico sia iniziato in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento di divorzio;
  • Il coniuge divorziato non deve aver contratto nuove nozze;
  • Il coniuge divorziato deve avere diritto alla percezione dell’assegno divorzile.

In altri termini, il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge divorziato si attiva solo se il rapporto previdenziale è antecedente al divorzio e se il coniuge non ha costituito una nuova famiglia ed è beneficiario dell’assegno divorzile.

Da sapere, per quanto riguarda l’assegno divorzile, che è sufficiente ai fini della reversibilità che il diritto all’assegno sia stato riconosciuto in epoca anteriore alla morte dell’ex coniuge titolare di pensione, ma non occorre che il provvedimento di riconoscimento sia anche passato in giudicato. In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 407 del 20 febbraio 2018.
Anche un provvedimento provvisoriamente esecutivo fa pertanto scattare il diritto alla reversibilità, (in presenza anche degli altri due requisiti sopra esposti: l’anteriorità del trattamento previdenziale e l’assenza di nuove nozze).

3. Reversibilità e assegno divorzile – i casi di esclusione

Se è vero che l’assegno divorzile è presupposto del diritto alla reversibilità, ci sono due casi in cui questo non accade e si tratta dei seguenti:

 quando l’assegno divorzile ha un valore simbolico
 quando l’assegno divorzile è stato erogato con una somma una tantum

Se l’assegno divorzile ha un valore meramente simbolico, inidoneo ad assolvere le finalità per le quali è realmente previsto, viene meno il requisito per ottenere la pensione di reversibilità. La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare l’argomento con pronuncia n. 20477 del 28 settembre 2020, precisando che il diritto alla reversibilità presuppone che il coniuge divorziato sia titolare di un assegno divorzile effettivo e non simbolico, altrimenti verrebbe meno lo scopo perequativo e risarcitorio dell’assegno stesso e si incorrerebbe nella irragionevole situazione per cui il coniuge divorziato risulterebbe favorito rispetto alla sua condizione precedente.

Analogamente escluso dalla reversibilità è il caso in cui l’assegno divorzile è stato erogato in un’unica soluzione.
I coniugi in sede di divorzio possono infatti accordarsi per una contribuzione di questo tipo, risolvendo una volta per tutte la questione.

Questa scelta non è però priva di conseguenze sui diritti successivi.

La giurisprudenza ha infatti precisato che la titolarità dell’assegno divorzile ai fini del diritto alla pensione di reversibilità deve essere intesa come una titolarità attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge e non come titolarità astratta derivante da un diritto già soddisfatto con il pagamento in un’unica soluzione.

In quest’ultimo caso, infatti, secondo la Cassazione manca il requisito funzionale che giustifica il trattamento di reversibilità, ossia il sostegno economico continuativo che l’assegno periodico divorzile assicura all’ex coniuge. (in questo senso vedi Cassazione n. 9054/2016).

Nel caso di liquidazione dell’assegno una tantum non sussiste più una situazione di contribuzione economica che verrebbe a cessare con la morte del pensionato.
Al contrario, l’obbligazione di mantenimento economico si estingue completamente nel momento in cui la somma viene erogata, lasciando il beneficiario soddisfatto ed impedendo che possa avanzare ulteriori pretese economiche, inclusa la richiesta di una quota della pensione di reversibilità.

4. Reversibilità – divorzio e concorso con coniuge superstite

La questione si complica quando il titolare della pensione ha contratto nuove nozze, perché in questo caso c’è anche un altro coniuge rimasto superstite.

I soggetti interessati alla reversibilità sono, infatti, due:
 un coniuge attuale superstite con diritto alla pensione di reversibilità
 un ex coniuge divorziato avente diritto secondo i principi sopra precisati

La situazione richiede di regolare i rapporti con una ripartizione della pensione di reversibilità.
La legge stabilisce, infatti, che una parte della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite sarà attribuita al coniuge divorziato, avente diritto anch’esso in quanto titolare di unù assegno divorzile e degli altri requisiti sopra considerati.

Ma in che modo si ripartisce?
La valutazione viene riservata dalla legge al Tribunale che stabilirà la ripartizione della pensione e degli altri benefici, prendendo in considerazione la durata del rapporto matrimoniale tra il defunto ed il coniuge divorziato.
Qualora più persone dovessero trovarsi in questa situazione il Tribunale provvederà a suddividere la pensione e gli altri assegni tra tutti i soggetti coinvolti, regolando anche la distribuzione delle quote in caso di morte o di nuove nozze di uno degli aventi diritto.

In conclusione…

Separazione e divorzio hanno effetti molto diversi, che è opportuno conoscere preventivamente.
Oggi abbiamo affrontato il tema della reversibilità che è coinvolta da questa differenza, ma ce ne sono molti altri.
Se con la separazione non viene meno totalmente il rapporto coniugale con alcuni diritti che infatti permangono inalterati (o quasi) nonostante il cambiamento, con il divorzio lo scioglimento del legame è radicale e solo alcuni diritti perdurano, ma sempre in presenza di tassative circostanze.

Alla luce dell’argomento affrontato in questo articolo, è evidente che per alcuni rimanere separati
per sempre, evitando il divorzio, potrebbe essere conveniente per ovvie ragioni, ma non sempre
tutte le parti coinvolte sono della stessa opinione e se uno dei coniugi desidera divorziare, non è
certamente possibile impedirlo, come è normale che sia.

Se vuoi una valutazione della tua situazione e conoscere meglio i tuoi diritti, contattami per una
consulenza.

EMANUELA-MASSARI-AVVOCATA-ESPERTA-SEPARAZIONE-DIVORZIO

EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.