RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2051 C.C. PER PRESENZA DI BUCA SULLA STRADA DI PERCORRENZA DELL’AUTOMOIBLISTA

Risultato ottenuto:

Risarcimento: 2.000,00 euro.

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Caso seguito dall’Avv. Emanuela MASSARI

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Il caso riguarda il risarcimento del danno richiesto da un automobilista nei confronti del Comune perché mentre si trovava alla guida della sua macchia, giunto all’altezza di un curvone volgente a destra, nonostante procedesse a velocità adeguata allo stato dei luoghi, impattava su una buca non ben visibile e profonda posta sulla carreggiata di sua percorrenza.

IL MANCATO INTERVENTO DELLE AUTORITA’ NELL’IMMEDIATEZZA DEL SINISTRO

Nell’immediatezza dei fatti l’uomo chiedeva l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri, ma l’operatore di turno del servizio 112 riferiva di non poter inviare personale perché impegnato in altra più importante attività di natura istituzionale, e consigliava di contattare la Guardia Forestale per le operazioni del caso, il cui centralinista, su richiesta del danneggiato, prendeva nota delle sue istanze per riferirle a chi di dovere onde favorire l’intervento in loco di una pattuglia.

Purtroppo anche questo tentativo si rivelava fallimentare, perché sul posto non arrivava nessuno.

LA PRECOSTITUZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL DANNEGGIATO

Tuttavia il danneggiato scattava fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi ed attestanti i danni riportati dal mezzo incidentato.

Peraltro, dell’accaduto poteva essere data dimostrazione in quanto, nell’immediatezza dei fatti, giungeva sul luogo teatro del sinistro un conoscente del danneggiato, il quale, giunto nei pressi del luogo teatro dell’incidente, trovava ferma sulla carreggiata con la propria autovettura il danneggiato come si evinceva dalla dichiarazione testimoniale a sua firma.

LA MESSA IN MORA DELL’ENTE RESPONSABILE DEL DANNO

Il danneggiato con raccomandata con ricevuta di ritorno metteva formalmente in mora (qui valutare se mettere il link al concetto di messa in mora trattato in altro articolo) il Comune chiedendo l’integrale risarcimento dei danni subiti consegnando a mani di un dipendente comunale anche il preventivo di riparazione della sua autovettura.

LA (NON) RISPOSTA DEL COMUNE

Con nota successiva il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune riferiva che “non è possibile accogliere la vs. richiesta di risarcimento danni in quanto la documentazione da voi presentata non è sufficiente a stabilire con precisione il legame tra la situazione del manto stradale ed il sinistro indicato”.

Quindi il danneggiato si vedeva costretto a chiarire maggiormente la sua posizione avvalendosi dell’assistenza legale dello Studio MASSARI che rinnovava la richiesta risarcitoria fornendo i chiarimenti richiesti.

In ogni caso non otteneva alcun cenno di riscontro.

LA CAUSA

L’uomo era quindi costretto ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 2051 c.c. – danni da cose in custodia- dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace per la tutela dei suoi diritti.

LA CONDANNA DEL COMUNE

Conclusa l’istruttoria, il Giudice accoglieva la domanda del danneggiato e condannava il Comune al risarcimento del danno in suo favore quantificato in 2.000,00 euro ed al rimborso delle spese di lite.

EMANUELA-MASSARI-AVVOCATA-ESPERTA-SEPARAZIONE-DIVORZIO

EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.