Separazione con addebito

Separazione con addebito – Casi e conseguenze.

La via collaborativa che perseguo nella mia professione di avvocato di famiglia, a cui tengo molto, perché so che garantisce molta più serenità alle persone coinvolte rispetto alle altre vie, rende comunque doverosa da parte mia una panoramica generale che non esclude il contenzioso e contempla alcune casistiche specifiche su cui occorre soffermarsi.

Una di queste è la separazione con addebito, quella che in passato veniva chiamata separazione per colpa. Andiamo a conoscerla meglio.

Che cosa si intende per separazione con addebito?

Prima di tutto iniziamo dal concetto che l’addebito può essere richiesto solo nella separazione e la procedura per la separazione con addebito deve essere giudiziale.

Si parla di separazione con addebito quando è possibile attribuire la responsabilità della fine del matrimonio ad uno dei due coniugi.

L’addebito consiste nella dichiarazione giudiziale in sentenza che la fine dell’unione coniugale è stata causata da uno dei coniugi con un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, con violazione di uno o più doveri coniugali, come il dovere di fedeltà, il dovere di coabitazione, il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia.

Importante sapere che l’addebito non può però essere dichiarato d’ufficio dal giudice della separazione, ma occorre sempre una specifica domanda da parte del coniuge interessato a far valere la responsabilità del partner per la fine del matrimonio.
Questo significa che seguire la via contenziosa dell’addebito è sempre una scelta personale a cui segue poi la valutazione del giudice: nessun automatismo dunque e nessuna garanzia di accoglimento della domanda.

Per ottenere l’addebito, non basta, infatti, la richiesta del coniuge interessato con la relativa affermazione della responsabilità, ma occorre la prova con il conseguente accertamento giudiziale.

Prova e accertamento riguardano 2 elementi fondamentali che devono coesistere:

  • la violazione di un dovere coniugale specifico
  • lo stretto legame tra la violazione e la fine del rapporto coniugale

Questo significa che occorre provare sia il comportamento negativo del coniuge che ha determinato la violazione, sia la derivazione da esso di una crisi coniugale irreversibile.
La violazione deve essere la causa del venir meno dell’affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe invece proseguita serenamente.
La regola generale, in tema separazione con addebito, si basa quindi sul nesso di causalità tra la trasgressione ai doveri matrimoniali e la rottura del rapporto.

Come puoi immaginare, il legame causale non è per nulla scontato, intervenendo nella vita di coppia molti fattori spesso concomitanti, che riguardano comportamenti di entrambi i coniugi con responsabilità reciproche, anche se uno di essi “sulla carta” sembra averla fatta più grossa.

Ti faccio un esempio: il caso dell’infedeltà è maestro in questo senso.
La relazione extraconiugale, nonostante sia annoverata tra le cause tipiche di addebito, non sempre viene riconosciuta come tale, proprio perché la crisi matrimoniale in molti casi era già iniziata prima a causa di altri fattori che hanno concorso a tutti gli effetti alla fine della relazione.

Ma al di là di questo esempio e delle difficoltà che spesso si incontrano nel provare l’addebito, vediamo quali sono i casi e scopriamo anche le conseguenze.

Separazione con addebito – Casi e conseguenze.

La casistica tipica

L’addebito può essere richiesto a fronte di comportamenti che comportano

  • la violazione dell’obbligo di fedeltà
  • la violazione dell’obbligo della coabitazione, come l’allontanamento ingiustificato dalla casa familiare
  • la violazione dell’obbligo dell’assistenza morale e materiale
    Quest’ultima ipotesi è ampia e può avere declinazioni diverse che vanno riscontrate caso per caso. Qui di seguito ne esploriamo alcune.

I casi di dipendenza – alcol, droga e ludopatia

La dipendenza da sostanze e le abitudini dannose, come la dipendenza da alcool, droga o gioco possono essere valido motivo di addebito, sempre se sono la causa diretta della violazione dei doveri coniugali, tale da determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Incidono sulla valutazione di addebito fattori come il protrarsi nel tempo della dipendenza e la sua continuità, insieme al rifiuto del coniuge che ne è affetto di sottoporsi a cure e/o adeguati supporti.
La presunzione è data dall’esperienza medico-sociale, perché lo stress psicologico che la dipendenza provoca nelle persone conviventi, la tendenza all’aggravamento dello stato di dipendenza con conseguenze sulla salute fisica e mentale del soggetto che ne è affetto, è spesso causa naturale del grave deterioramento delle relazioni personali e, quindi, della stessa crisi coniugale.

Il caso della suocera impicciona e del marito mammone

Da un punto di vista statistico, ascoltando narrazioni di fine relazione, anche al di fuori degli ambienti legali, lasciarsi per colpa della suocera invadente o per il partner legatissimo alla mamma, sembrerebbe uno dei motivi più ricorrenti, ma perché possa essere motivo di addebito, devono naturalmente esserci i consueti presupposti: il comportamento deve comportare una violazione vera e propria dei doveri coniugali e questo comportamento deve essere la causa della fine relazione.

Se parliamo di invadenza della suocera, l’ingerenza deve essere grave e ripetuta, oltre che essere accompagnata da un comportamento correlato del coniuge figlio, perché questi è il soggetto dell’addebito e non certo la mamma.
In altri termini, se la suocera è invadente, per scattare l’addebito, è il figlio o la figlia che, in relazione al comportamento della madre ingerente, non si è adoperato/a adeguatamente per far fronte alla situazione e per arginare la condotta. Inoltre la crisi coniugale deve essere stata originata proprio da questa dinamica.

Non solo.
Può essere interessante sapere che la suocera impicciona potrebbe specularmente liberare dall’addebito il coniuge “vittima” delle oppressioni che, non riuscendo più a tollerare la situazione, lascia la casa coniugale. Come abbiamo visto l’allontanamento dall’abitazione da parte di un coniuge può essere motivo di addebito, ma non è lo è quando è sorretto da giusta causa ed ecco lì che questa giusta causa può essere anche il comportamento ingerente della madre del partner.

Ovviamente la questione riguarda sia il marito che la moglie, ma sono frequenti le casistiche di addebito al marito mammone che, messo tra i due fuochi, alla fine “la mamma è sempre la mamma”, perde la moglie e in cambio si prende la responsabilità della separazione.

Le conseguenze

L’addebito è solo una dichiarazione di principio o ci sono delle conseguenze? Posto che il principio non serve a molto e paga male, le conseguenze esistono eccome e non sono neppure irrilevanti.

Scopriamole insieme:

Perdita del diritto al mantenimento

Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione perde il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento, conservando però il diritto agli alimenti, quando ci sono i presupposti.
Questo significa che il coniuge riconosciuto responsabile della separazione potrà percepire somme di denaro, soltanto nel caso in cui si trovi in una situazione di effettivo bisogno, ma non potrà ottenere un contributo di mantenimento, anche se ne avesse diritto come coniuge più debole economicamente (per esempio nel caso di significativa sproporzione di redditi tra i coniugi, che comporta una significativa riduzione del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio).
È bene precisare come assegno di mantenimento e alimenti assolvano, infatti, due finalità diverse: il primo vuole garantire all’altro coniuge un determinato tenore di vita, l’altro assolve alla funzione di garantire assistenza al coniuge che non riesce a soddisfare i propri bisogni primari.
Con l’addebito i bisogni primari vengono garantiti, ma il tenore di vita no.

Perdita dei diritti successori

Il coniuge separato con addebito perde i diritti di successione inerenti allo stato coniugale, conservando solo il diritto a un assegno vitalizio, laddove, all’apertura della successione, godesse già dell’assegno alimentare a carico di quest’ultimo.

Risarcimento dei danni in caso di separazione con addebito

Essere responsabili di una separazione non significa per forza aver cagionato un danno all’altro coniuge suscettibile di risarcimento.
La fine della relazione non è infatti un danno risarcibile, ma alcuni comportamenti del coniuge potrebbero invece aver arrecato pregiudizi concreti all’altro coniuge.
La pronuncia della separazione con addebito non prevede e non comporta automaticamente alcun risarcimento, ma tuttavia non è esclusa la possibilità di richiederlo quando ne sussistono i presupposti.

Questo accade quando il comportamento del coniuge è così grave da avere leso l’onore e la reputazione del partner, oppure da avergli cagionato un pregiudizio, ad esempio, psicologico.

Ad avviso della Cassazione i doveri che incombono sui coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione esclusivamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, come l’addebito della separazione.
La chiara violazione di questi obblighi, se cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può avere gli estremi dell’illecito civile e dare luogo a un’azione autonoma rivolta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. (Cass. Civ., 15 Settembre 2011, Sent. n. 18853).
Ciò in quanto i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali ledono la dignità e la personalità dell’altro coniuge, considerati quali diritti inviolabili, producendo in tal modo un danno ingiusto e come tale risarcibile in base ai principi della responsabilità civile.

Quindi riepilogando, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa occorre la prova:

  • della concreta violazione del dovere coniugale;
  • della sussistenza del danno ingiusto
  • del nesso causale tra violazione commessa e danno subito

Per fare un esempio con il tipico caso di infedeltà, il tradimento, per quanto spiacevole, non basta per riconoscere il danno e il risarcimento monetario al coniuge tradito, ma bisogna dimostrare che questo comportamento ha dato luogo ad una lesione di specifici diritti, come quello della salute o della dignità della persona, per le modalità con cui è stato fatto.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno ovviamente non è possibile stabilirlo una tantum, quindi sarà valutato caso per caso.

L’addebito comporta conseguenze per l’affidamento dei figli minori?

Non esiste nessuna correlazione tra addebito e affidamento dei figli, nel senso che permane la regola generale dell’affidamento condiviso anche quando vi è addebito. I motivi della rottura della relazione tra i coniugi non incidono normalmente sulla regolazione dei rapporti con i figli.

La domanda può sorgere legittima in casi estremi, come il caso delle dipendenze da sostanze, ma, anche in questo caso, di per sé reiterati e comprovati problemi di dipendenza di un genitore non costituiscono prova automatica di disinteresse nei confronti del figlio e pertanto non comportano in automatico l’esclusione dell’affido condiviso, soprattutto ove il minore manifesti il bisogno di mantenere una relazione con entrambi i genitori.

Naturalmente caso per caso possono essere valutate delle cautele nell’interesse del minore per quanto riguarda la sua collocazione abitativa prevalente e il regime di frequentazione con il genitore affetto da dipendenza, facendo in ricorso in tali casi a misure di tutela, come l’ausilio di altri familiari o dei servizi sociali.

Per concludere: addebito sì o addebito no?

Da avvocato della pratica collaborativa non posso consigliarti spassionatamente di seguire questa via se non in casi oggettivamente gravi, perché trovare soluzioni conciliative è possibile nella gran parte delle situazioni ed è anche preferibile per economia, per tempi e soprattutto per favorire il ripristino di un equilibrio di vita delle parti coinvolte. Il perdurare delle liti e il clima che avvolge la via contenziosa non agevolano e scontentano tutti.

Il mio consiglio è questo:

  • non agire mai a caldo solo per principio
  • chiedi sempre una consulenza accurata che valuti la situazione sotto ogni punto di vita per verificare la via migliore per te e per i tuoi figli

Se vuoi farlo con me, puoi contattarmi qui e ci ragioniamo insieme.

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.