Separazione – Divorzio tra cittadini stranieri residenti in Italia

Siete entrambi cittadini stranieri, risiedete in Italia da tempo e vi volete lasciare? Quale legge si applica?

Quella dello stato di cittadinanza? Quella Italiana? Entrambe?


Queste domande possono aprire risposte con risvolti pratici molto significativi.
Le regole possono, infatti, essere molto diverse da Stato a Stato. Pensa, ad esempio, alla possibilità di applicare la legge di uno Stato che riconosce, al contrario del nostro ordinamento e nonostante la riforma Cartabia, il divorzio immediato senza l’intervallo della separazione.
In questo articolo copriamo come funziona, prima in generale e poi esaminiamo il caso specifico dei cittadini albanesi.

Le regole generali della separazione – divorzio tra stranieri in italia – Qual è la legge applicabile?

In Italia la normativa di riferimento in materia di legge applicabile è il Regolamento UE 1259/2010 – c.d. Roma III- “relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale”.
Il Regolamento nasce con l’obiettivo di uniformare la disciplina dei singoli Stati partecipanti ed attribuisce particolare importanza all’autonomia ed alla volontà dei coniugi nella determinazione della legge applicabile al divorzio.
Il criterio scelto per stabilire quale legge applicare alla fine del loro rapporto è, infatti, rappresentata dalla “scelta delle parti”.
L’art. 5 del Regolamento Roma III stabilisce che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio ed alla separazione scegliendo tra 3 opzioni:
a) la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
b) la legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
c) la legge del foro ovvero quella dello Stato in cui viene adita l’autorità giudiziaria.

Queste opzioni sono tassative, nel senso che non ci sono altre possibili scelte, ma quelle previste lasciano comunque un’ampia libertà alle parti che potranno accordarsi sulla legge da applicare, prediligendo quella che meglio si adatta alle loro esigenze.
La disciplina ha carattere universale.

Questo vuol dire che si applica, non solo a prescindere dalla nazionalità dei coniugi, ma consente anche loro di poter indicare la legge di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o non aderente al Regolamento, purché la scelta avvenga sempre nel rispetto del tassativo elenco sopra indicato.

Quando deve essere compiuta la scelta?

Entro quali termini i coniugi devono manifestare la loro volontà sulla legge applicabile?
La risposta è nell’art. 5 del Regolamento Roma III, il quale prevede che l’accordo con cui i coniugi designano la legge applicabile, possa essere concluso e modificato in qualsiasi momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, salvo che la legge del foro stabilisca che i coniugi possano formulare tale designazione anche nel corso del procedimento davanti al giudice.
Sul punto, la giurisprudenza italiana ha chiarito che, oltre agli accordi intervenuti prima della domanda giudiziale, sono ritenuti validi anche gli accordi raggiunti in corso di causa ed in particolare fino al momento in cui è possibile per le parti integrare le proprie domande ovvero fino al termine previsto per le ulteriori difese (già memorie integrative pre Cartabia ex art. 709 c.p.c. comma 3 ed art. 4 comma 10 della legge sul divorzio).

Come deve essere manifestata la scelta?

Per quanto riguarda la forma, l’art. 7 del Regolamento Roma III stabilisce che è sufficiente che l’accordo delle parti sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi, salvo che la legge dello Stato membro non preveda requisiti di forma supplementari per tali accordi.
A questo proposito, la legge italiana non prevede ulteriori requisiti di forma rispetto a quella scritta.
Ed infatti sono state ritenute valide anche le semplici scritture private, senza necessaria trascrizione in atto pubblico. Sono stati, inoltre, considerati validi gli accordi raggiunti anche non contestualmente o raccolti in documenti separati.

E se i coniugi non scelgono?

Può accadere che l’accordo sulla scelta della legge applicabile non venga presentato all’autorità giudiziaria. Succede, per esempio, in caso di disaccordo tra loro oppure quando uno dei due rimane contumace (cioè non si presenta in giudizio).
In questi casi, l’art. 8 del Regolamento Roma III interviene per stabilire una serie di criteri con un preciso ordine gerarchico, volti ad individuare la legge applicabile alla separazione e al divorzio.
E nello specifico, se manca l’accordo delle parti, si applica:
a) la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria o in mancanza,

b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che l’autorità giudiziaria non sia stata adita da più di un anno se uno dei coniugi vi risiede ancora nel momento in cui è stata incardinata la causa o in mancanza
c) la legge dello Stato di cui i coniugi sono cittadini, nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria (legge di comune cittadinanza dei coniugi) o in mancanza
d) la legge dello Stato in cui è adita l’autorità giurisdizionale (lex fori).


Questa è la disciplina generale dedicata alla regolamentazione della separazione e del divorzio tra coniugi cittadini stranieri, ma ora presento un esempio concreto di applicazione, soffermandomi sulla casistica riguardante i cittadini albanesi


Separazione – Divorzio tra cittadini stranieri residenti in Italia – Il caso dei cittadini albanesi.


Le regole appena considerate hanno valenza universale e quindi valgono anche per i cittadini albanesi residenti in Italia, ma un caso specifico può aiutare a far comprendere meglio la portata della disciplina e le differenze che può comportare la scelta di una o dell’altra legge applicabile.
La scelta della legge albanese porta, infatti, ad una conseguenza molto diversa rispetto a quello che accadrebbe applicando la legge italiana, considerato che il passaggio della separazione, per la norma albanese, può essere saltato completamente, richiedendo subito il divorzio. Per la legge italiana questo non è invece possibile.
In un caso trattato dal Tribunale di Belluno (sentenza del 27 ottobre 2016), due cittadini albanesi, coniugati in Albania, ma stabilmente residenti in Italia, hanno concordemente chiesto l’applicazione della legge dello stato di origine e la pronuncia immediata di divorzio, che hanno infatti ottenuto.
In questo caso la situazione è stata molto semplice. Ma che cosa succede se sei separato in Italia e contemporaneamente viene pronunciato il divorzio in Albania? Quale giurisdizione prevale?
Segnalo, a questo proposito, un’interessante pronuncia della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 24542 dell’1 dicembre 2016) la quale ha stabilito che a due cittadini albanesi sposati nel loro Paese di origine – ma residenti in Italia – va applicata la misura prevista nel luogo di provenienza e di celebrazione delle nozze nel caso in cui vogliano dividersi.
La Corte ha chiarito, infatti, che non è ammissibile una sorta di assimilazione tra la figura della separazione con quella del divorzio, proprio perché giuridicamente si tratta di due istituti differenti.
In Italia, infatti, prima di arrivare al divorzio, quale status definitivo della rottura del legame tra coniugi, è prevista la fase intermedia della separazione, durante la quale le parti possono anche valutare di tornare insieme.
In Albania no. In Albania dal matrimonio si passa direttamente alla rottura definitiva.
La Cassazione ha richiamato l’art. 31 della L. n. 218 del 1995 che, al primo comma, stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei due coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio.
In mancanza si applica la legge dello Stato nella quale è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale.
La legge nazionale delle parti, nella specie, incontestabilmente era quella albanese, perché la coppia era composta da cittadini albanesi che avevano contratto matrimonio in Albania.
Per concludere, quindi, il giudizio di divorzio svolto all’estero, secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza di giudizio di separazione, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza come previsto dall’art. 64, lettera f), della legge n. 218 del 1995.

E per l’affidamento ed il mantenimento dei figli quale legge si applica?

La sezione I del Tribunale di Verona, con decreto del 16 maggio 2023, ha stabilito che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alle domande attinenti l’affidamento ed il mantenimento della prole ex art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 e art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 aventi portata universale.
E’ inoltre applicabile la legge italiana in base all’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (alla quale l’Albania ha aderito), nonché in base all’art. 3 del Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 (quest’ultimo avente parimenti portata universale ex art. 2).
Non essendo l’Albania parte dell’Unione Europea, è esclusa l’applicazione del Regolamento UE 1111/2019 che disciplina il riconoscimento delle sentenze di divorzio e si applica la Convenzione dell’Aja dell’1 giugno 1970 in forza della quale i divorzi sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente sussistendone le condizioni.

Conclusioni generali

Se la situazione non è complessa e i cittadini stranieri riescono a trovare un accordo, la normativa esaminata offre grande spazio al volere delle parti.
Anche in questo caso nasce ovviamente la necessità di una scelta ponderata e informata.
È, infatti, di primaria importanza che i coniugi, al momento della scelta della legge che vogliono applicare, siano correttamente informati sugli aspetti essenziali delle diverse leggi nazionali applicabili al caso specifico, al fine di poter effettuare una scelta consapevole a tutela dei propri interessi e nel rispetto della normativa vigente.
Una adeguata valutazione legale può sciogliere dubbi a riguardo.

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.