Separazione e prove digitali: come la mettiamo con la privacy?

SEPARAZIONE: PROVE DIGITALI E PRIVACY

Le piattaforme di social media, insieme agli account email e alle registrazioni audiovisive, sono diventati parte fondamentale delle nostre abitudini e del nostro modo di comunicare.  

La digitalizzazione ha, infatti, trasformato ogni aspetto della nostra vita quotidiana, sia personale che professionale e il suo impatto anche nell’ambito giustizia era inevitabile, soprattutto quando si tratta di prove.

L’argomento richiede approfondimenti, perché non tutti sanno che cosa è possibile fare con i dati digitali nel processo di separazione, che rischi si corrono e che alternative ci sono.

Se consideriamo che il processo è uno strumento per accertare fatti e responsabilità, è evidente che ormai questi strumenti digitali non possono che essere utilizzati anche nei contenziosi, con un largo impiego nelle controversie familiari, per dimostrare fatti e circostanze a sostegno delle richieste delle parti.

Basti pensare alle email e ai messaggi scaricati da computer o smartphone, alla sottrazione di corrispondenza via chat, accedendo abusivamente a Messenger o a Whatsapp o, ancora, all’utilizzo del materiale pubblicato sui social media, come Facebook, per dimostrare fatti significativi:

dall’infedeltà coniugale al mancato rispetto degli accordi sull’affidamento dei minori, o ancora per attestare un certo tenore di vita, utile per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli.

Alcune informazioni provenienti dai social media possono essere infatti considerate fortemente indicative durante la separazione.

E così nasce il concetto di prove digitali da intendersi come qualsiasi informazione o dato elettronico generato, memorizzato o trasmesso tramite dispositivi elettronici, come computer, smartphone, server, reti o altre tecnologie digitali, caratterizzate da peculiarità come immaterialità, volatilità, replicabilità, origine elettronica e tracciabilità.

Entrando nel tema che ci interessa – separazione e divorzio o procedimenti di affidamento dei figli per le coppie non sposate – è ormai esperienza comune che anche in questi casi tali mezzi di prova siano considerati ammissibili dal giudice.

Ma come la mettiamo con la privacy?

Scopriamolo insieme.

Separazione: prove digitali e privacy nel processo – validità e rischi

Il tema della privacy e della prova digitale è rilevante perché il più delle volte queste prove sono sottratte in maniera scorretta e non si tratta di dati liberamente accessibili da chi li produce in giudizio.

Si pone, quindi, un problema di conflitto tra il diritto alla riservatezza delle parti e il diritto di difesa, che si manifesta in modo significativo proprio attraverso il diritto alla prova, garantito dalla Costituzione.

Lo scopo di questo articolo è affrontare il tema per conoscere i principi generali sulla validità o meno delle prove digitali, sulle conseguenze della violazione della privacy e sulle alternative possibili.

1. Principi generali e orientamenti giurisprudenziali.

La prima risposta arriva dal GDPR (Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati) che riconosce la priorità del diritto di difesa rispetto al diritto alla riservatezza, quando l’acquisizione di dati sensibili è necessaria per dimostrare un fatto cruciale per il caso affrontato.

Pertanto, il giudice dovrà valutare se la compromissione della riservatezza sia giustificata nel contesto della prova del fatto in discussione.

Se la prova è stata però acquisita in modo illecito, la risposta va ricercata nella giurisprudenza e qui il tema ha subito un’evoluzione nel corso del tempo.

Inizialmente, la Cassazione si era espressa a favore della prevalenza del diritto alla privacy dichiarando inutilizzabile nel processo civile il materiale probatorio sottratto in maniera fraudolenta alla controparte che ne era in possesso.

Ma le cose sono cambiate a partire dalla giurisprudenza di merito, come quella del Tribunale di Milano e di Roma, che ha optato per la validità, ritenendo ammissibili e liberamente valutabili dal giudice le prove acquisite in violazione della privacy.

Così ha, infatti, precisato il Tribunale di Milano in una pronuncia del 9 maggio 2018:  “in tema di prove documentali illecitamente acquisite per violazione della privacy, poiché nel codice di procedura civile non esiste una norma analoga a quella di cui all’art. 191 cpp che sancisce l’inutilizzabilità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, nell’ambito civile esse sono ammissibili e liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 cpc. Questo perché l’eventuale illiceità si sarebbe verificata in una fase preprocessuale senza ripercuotersi sugli atti stessi, e fatti salvi i profili di responsabilità penale

E per fare un esempio concreto pertinente con la casistica tipica della separazione, il Tribunale di Roma con pronuncia del 20 gennaio 2017 ha ritenuto ammissibili, come prova dell’adulterio del marito, gli sms estratti dal suo telefono, che la moglie aveva scoperto casualmente dal cellulare del coniuge lasciato incustodito nell’abitazione familiare.

Questi orientamenti di merito sono stati poi accolti anche dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13121/2023, ha ritenuto ammissibili le prove anche se acquisite illecitamente, per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, basandosi sulla mancanza nel processo civile di un divieto esplicito di utilizzo delle prove illecite.

Questa interpretazione appare del resto in linea anche con le regole stabilite dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal D.lgs. n. 101/2018, che mette al primo posto il diritto di difesa.

2. I limiti.

Le conclusioni a cui siamo arrivati sopra non portano tuttavia a dire che è consentito un uso indiscriminato e generalizzato di tutto il materiale acquisito in violazione del diritto alla riservatezza.

Al contrario, esiste un limite fondamentale, rappresentato dal principio di minimizzazione dei dati.

Questo principio stabilisce che nel processo devono essere ammesse solo le prove che contengono dati essenziali, pertinenti e strettamente necessari per il raggiungimento della giustizia.

Pertanto, la legittimità dell’acquisizione di tali dati deve essere valutata in base a un bilanciamento tra il contenuto del dato stesso, il grado di riservatezza del dato e le esigenze di difesa.

Quindi è sicuramente da evitare un uso poco ponderato delle prove digitali.

A questo proposito, va anche considerato che vige la regola del libero convincimento del magistrato ex art. 116 c.p.c. e l’apprezzamento del giudice deve formarsi nell’ambito delle regole del processo.

Il Giudice terrà dunque conto del fatto che il diritto alla prova ed il diritto alla riservatezza sono entrambi meritevoli di tutela. 

Sarà quindi di volta in volta il giudice a stabilire quale debba prevalere.

Questo aspetto lascia dei margini di incertezza che vanno considerati a priori insieme ai rischi di cui parlerò nel paragrafo successivo.

3. Le conseguenze della violazione della privacy.

Quando il diritto di difesa prevale sul diritto alla privacy, significa che nel rispetto del limite sopra spiegato, la prova digitale diventa ammissibile nel processo civile, ma questo non vuol dire che la violazione della privacy decade e rimane per forza priva di conseguenze.

L’eventuale illiceità delle prove non viene meno solo perché sono state acquisite per il processo. 

Di conseguenza, la parte che fa uso della prova digitale acquisita illecitamente può affrontare sanzioni amministrative e risarcitorie previste dal Codice della Privacy per la violazione del relativo diritto, oltre a possibili conseguenze penali se la condotta integra anche gli estremi di un reato.

Questo aspetto induce ancor di più a riflettere e a tener conto di tutto, valutando “costi e benefici”, prima di utilizzare materiale probatorio di cui non si potrebbe essere in possesso.

4. Le alternative.

E’ importante prestare molta attenzione e considerare che sono previsti altri mezzi di prova per contestare le pretese avversarie o per provare una determinata circostanza, senza utilizzare materiale acquisto illecitamente.

Vediamone alcuni:

  • chiedere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: si chiede al giudice di ordinare alla controparte di produrre in giudizio un documento che non è stato possibile allegare direttamente proprio per la tutela della privacy
  • chiedere il sequestro ex art. 669 bis ss. c.p.c.: chiedere al Giudice di acquisire tali documenti  

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Ora che sai come funziona e puoi comprendere che, prima di muoverti per acquisire dati riservati del tuo partner e prima di pensare che saranno la prova schiacciante delle tue ragioni, serve sempre una valutazione legale ponderata degli interessi in gioco, dei vantaggi e dei rischi.

Se vuoi approfondire questo tema o affrontare altre problematiche legate alla tua separazione o divorzio, contattami per una consulenza

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.