Stalking – Tutela penale e neuroscienze

In questo articolo affrontiamo il tema dello stalking sia nella sua struttura basica, per individuare le ipotesi che fanno scattare la tutela penale, sia nello sfatare i luoghi comuni sull’argomento, che portano la maggior parte delle persone a declinare l’ipotesi solo al maschile, quando la realtà ci offre, invece, un panorama un po’ più variegato.
Oltre a questi aspetti, doverosi per comprendere meglio l’argomento, l’articolo pone l’accento soprattutto sulle prospettive che arrivano dalle neuroscienze, per comprendere meglio quando sussiste l’imputabilità e la punibilità, perché queste situazioni si innescano spesso in quadri emotivi alterati con pregresse situazioni patologiche che le neuroscienze stanno studiando, facendo riflettere su alcune barriere e approcci del processo penale che non sempre si addentra fino in fondo alla situazione.
Scopriamo insieme di che cosa si tratta, partendo prima dalle basi.


Lo stalking e la tutela penale.

La vittima di stalking trova una specifica tutela nel codice penale che annovera tra i delitti contro la libertà morale gli atti persecutori, in cui rientra per l’appunto lo stalking.


La norma in questione è l’art. 612 bis c.p. che incrimina la condotta di chi, con comportamenti reiterati, minaccia o molesta taluno, in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.


Come si può desumere dalla numerazione, la norma non esiste dalle origini, ma è stata introdotta grazie al D. L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 aprile 2009 n. 38, per colmare un vuoto di tutela nei confronti comportamenti assillanti ed invasivi della vita altrui, in linea con quanto previsto da numerosi ordinamenti stranieri e con quanto ora è stabilito anche a livello internazionale, come obbligo convenzionale per lo Stato.


Lo scopo è quello di sanzionare determinati episodi di minacce o molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, come violenze sessuali o addirittura l’omicidio.


La funzione preventiva nasce dalla constatazione che spesso la violenza non è altro che l’esito di una pregressa condotta persecutoria. Con l’incriminazione di quest’ultima, si intende, quindi, anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità della persona, andando a sanzionare condotte già di per sé lesive, prima che sfocino in qualcosa di più grave o irreparabile.


L’attenzione del legislatore sullo stalking si è, inoltre, intensificata ulteriormente, nel corso del tempo, con inasprimenti di pena e definizione di aggravanti nel 2013:
– è stato aumento il limite edittale della pena

– con la legge sul femminicidio è stata ridisegnata l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612 bis c.p., con un aumento di pena se il fatto è commesso dal coniuge – anche separato o divorziato – o da chi è stato legato da una relazione con la persona offesa ovvero se il fatto è stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici (il c.d. cyberstalking).
Il reato, secondo l’ultima riforma, è procedibile a querela della persona offesa, che può proporla entro sei mesi e la remissione può essere solo processuale, salvo ipotesi più gravi sempre contemplate dalla norma.


Quando si può parlare di stalking?

Per integrare il delitto di stalking, che fa scattare la tutela penale, deve esistere un comportamento reiterato di molestia e minaccia che ha generato specifiche conseguenze di natura emotiva o di natura pratica:
– conseguenze emotive: uno stato d’ansia e di paura ovvero il timore per la incolumità propria o di un proprio congiunto o di una persona legata da relazione affettiva
– conseguenze pratiche: cambiamenti nelle abitudini di vita della vittima.


Questi elementi hanno rilievo al fine di meglio circoscrivere questo specifico illecito, caratterizzato da un aggravato disvalore rispetto alle generiche minacce e molestie e che, pertanto, giustifica una più severa reazione penale.
Da specificare però che lo stato di alterazione emotiva della vittima, provocato dalle condotte di stalking, non è necessario che assuma connotati patologici. A questo proposito la Suprema Corte ha infatti precisato che “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la predetta fattispecie incriminatrice non costituisce una duplicazione del reato di lesioni, il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica” (Cass. Pen., Sez, V, sent. 22 novembre 2021 n. 42659).

stalking

Inoltre il delitto di stalking si qualifica come reato abituale di evento, per cui la sua sussistenza è connotata da una condotta reiterata. Questo non significa che occorre un numero elevato di condotte moleste, ma sono sufficienti per legge anche due soli episodi idonei a causare nella vittima una delle conseguenze sopra descritte.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato si configura in presenza della volontà dell’agente di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma.
Infine, per la configurazione del reato occorre dimostrare il nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente ed i turbamenti derivati alla vita privata della vittima.
Quindi sarà sempre il Giudice a valutare se la condotta posta in essere dall’agente sia effettivamente idonea ad integrare l’ipotesi delittuosa o meno

Lo stalking non ha genere

E ora è doveroso sfatare qualche mito e luogo comune, perché nell’immaginario collettivo si è portati, erroneamente, a credere che lo stalker sia generalmente uomo e che la vittima sia per forza una donna.
Non viene, infatti, difficile immaginare, come situazione tipica pensando allo stalking, la seguente: un soggetto maschile che non accetta la fine di una relazione sentimentale, a tal punto da perseguitare la sua ex partner.
In realtà, le cose non stanno solo così e non è affatto infrequente che a rivestire il ruolo di stalker sia proprio una donna.

Di solito al femminile, lo stalking si traduce in strategie più sottili ed indirette che vanno a colpire l’altro in quello che ha di più caro o infangano la sua reputazione, diffamandolo, mettendo a repentaglio il suo rapporto di coppia e/o la sua carriera professionale.


Lo stalking femminile è un processo lento ma degenerante che varia a seconda del tipo di rapporto instaurato con la vittima e soprattutto in base al genere di quest’ultima. Va infatti detto che la vittima della stalker donna non è necessariamente l’uomo. Le donne sono, infatti, più propense, rispetto a quanto accade nello stalking maschile, a molestare sia uomini che donne.


Esistono tuttavia alcune analogie tra lo stalker uomo e lo stalker donna, come possibili segnali riconducibili al disturbo border line di personalità, di fronte alla decisione del proprio partner di interrompere la relazione.


Un simile disturbo colpisce soggetti psichicamente assai fragili, i quali finiscono per attribuire un valore fondamentale alla relazione sentimentale con l’altro al punto da non poter neanche lontanamente immaginare “un’altra vita” senza la compagnia di questa persona, che finisce per essere percepita come un nemico di cui vendicarsi.


E proprio agganciandomi all’ipotesi della fragilità psichica, apro il macro tema su cui viene posto l’accento in questo articolo: quello del fattore emotivo-passionale che colpisce colui o colei che mette in atto le condotte moleste e l’eventuale incapacità di intendere e di volere, come avrò modo di specificare nei successivi paragrafi.


Il fattore emotivo passionale nei reati di stalking

Il fattore emotivo passionale rientra nelle ipotesi di incapacità di intendere e di volere?
Lo stato emotivo di chi commette gli atti persecutori è rilevante ai fini della imputabilità e della
punibilità?
Parliamo delle componenti impulsive della condotta dell’autore, specialmente quando queste ultime siano idonee ad alterare la capacità di intendere e di volere dell’individuo.
Questo ovviamente non significa che ogni alterazione emotiva sia automaticamente riconosciuta come incapacità di intendere e di volere, né si vuole giustificare il reato di stalking, ma esistono casi in cui la tempesta emotiva potrebbe ricondursi ad un preesistente disturbo della personalità che richiede di essere curato piuttosto che punito.
Ed è proprio in rapporto a questo aspetto del problema che lo studio dello stalking rientra nello studio nelle neuroscienze che potrebbe contribuire ad un’analisi più approfondita anche nel processo penale.
Lo vediamo insieme.

Conoscere lo stalking – Tutela penale e neuroscienze:
fattore emotivo-passionali e incapacità di intendere e di volere

Su un piano teorico l’alterazione patologica della sfera emotiva, indagata dai più recenti studi neuroscientifici, potrebbe contribuire ad evidenziare un substrato organico disfunzionale in grado di alterare in tutto o in parte la capacità di intendere e di volere dello stalker.
La misurazione del grado di disturbo mentale richiederebbe un approfondimento delle caratteristiche del cervello dello stalker patologico attraverso un’indagine retrospettiva sulla personalità del soggetto.
Tuttavia sussiste sul piano processuale un ostacolo: il divieto di perizia psicologica o criminologica ex art. 220, comma 2, c.p.p., che preclude accertamenti sulla personalità del reo indipendenti da cause patologiche, se non in fase esecutiva.
La ratio del divieto risiede nella presunzione di innocenza dell’imputato e sul fatto che l’esito della perizia potrebbe generare pregiudizi contra reum, suscettibili di influenzare l’esito del processo, nonché nella tutela della libertà morale dell’individuo in relazione alla sua sfera di personalità.

Ci si potrebbe però chiedere se il divieto di perizia sia davvero un ostacolo invalicabile per l’ingresso delle neuroscienze nel giudizio di colpevolezza.


E qui si deve aprire una parentesi che riguarda proprio i passi avanti fatti dalle neuroscienze e quel superamento del dualismo mente/corpo, in cui era consistito l’errore di Cartesio, con la conseguenza che l’analisi dei correlati neurali potrebbe aiutare a comprendere e rivedere le condotte oggetto di valutazione in maniera più concreta ed equa.
Questa indagine potrebbe servire non solo ai fini dell’accertamento dell’imputabilità, ma anche dopo per l’accertamento della colpevolezza.
I rischi per l’imputato che deriverebbero dalla violazione del divieto di perizia sembrano, del resto, ampiamente compensati da una maggiore personalizzazione del giudizio di colpevolezza.


Inoltre l’esito di questo tipo di indagine potrebbe portare a individuare strutture e programmi di terapia dei soggetti con disturbi della personalità, totalmente non imputabili e semimputabili.


Per quest’ultimi andrebbe “ripensata” l’attuale “visione carcerocentrica”, che poggia su articolazioni del DSM nell’ambito degli istituti di pena, a favore di un programma terapeutico “coordinato” da giudici con l’ausilio del DSM, al di fuori del circuito penitenziario, in attuazione, per così dire, delle linee tracciate dalla legge delega di riforma “Cartabia”, l. 27 settembre 2021, n. 13459.


Quest’ultima sembra “ripensare” la sanzione penale che è chiamata a «risolvere anche un problema sociale, secondo un progetto umanistico, e non essere espressiva-simbolica, tanto che lo stesso giudice di primo grado è coinvolto nel definire programmi esecutivi, non espressivo-simbolici, e in funzione rieducativa».

Si pensi, ad esempio, ai disturbi della personalità di uno stalker dichiarato non imputabile o parzialmente imputabile che potrebbero essere “curati” con programmi terapeutici di carattere rieducativo-specialpreventivo, sottratti al circuito penitenziario, e basati su evidenze neuroscientifiche. Né sarebbe appropriato il ricovero nelle Residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza, che rischierebbero di essere utilizzate «con finalità cautelari».
Si potrebbero quindi aprire frontiere più ampie e la giurisprudenza sta, comunque, dimostrando qualche
apertura, come nel caso trattato dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione con pronuncia n. 35044 del 22 settembre 2021.

La Corte si è occupata del ricorso presentato da una donna imputata per stalking, in quanto i giudici di primo e secondo grado avevano escluso la rilevanza, ai fini della capacità di intendere e di volere ex artt. 88 e 89 c.p., di un suo disturbo della personalità, medicalmente accertato, senza alcuna plausibile motivazione scientifica.


La Cassazione penale ha accolto questo motivo di ricorso osservando l’importanza che il giudizio normativo della capacità di intendere e di volere “dialoghi” con il sapere tecnico scientifico in tema di accertamento dell’infermità mentale secondo quanto già delineato dalle Sezioni Unite Raso.


Al riguardo ha osservato la Cassazione che “nello svolgimento del discorso giustificativo articolato nella sentenza sembra addirittura che i giudici del merito assumano a presupposto del loro ragionamento l’assunto per cui in ogni caso un disturbo della personalità non sarebbe comunque idoneo ad integrare il vizio anche solo parziale di mente idoneo ad annullare o far scemare la capacità di intendere e di volere; né a sanare la lacunosità e parziale manifesta illogicità della motivazione soccorrono le ulteriori circostanze evocate dalla Corte (per esempio che l’imputata abbia alfine volontariamente interrotto l’azione criminosa), atteso che la loro carica dimostrativa – sempre in assenza di riscontro scientifici- appare del tutto apoditticamente assunta”.

La richiamata decisione della Cassazione, che applica lo statuto delle famose Sezioni Unite Raso di cui alla sentenza n. 9163/2005, offre all’interprete uno spunto di riflessione sulle possibili ragioni per cui nel caso concreto i giudici di merito hanno erroneamente escluso qualsiasi rilievo dei disturbi della personalità ai fini della capacità di intendere e di volere dell’autrice del reato.
Ma consideriamo un attimo i giudici di merito in questa situazione: sembrerebbe che, anziché sforzarsi scientificamente di trovare risposte alla domanda “perché punire?”, l’hanno inconsapevolmente sostituita con una più facile “perché non punire?”.

In altri termini, i giudici di merito hanno escluso a priori qualsivoglia possibile incidenza della patologia della persona imputata sulla condotta penalistica, senza alcuna logica argomentazione, prendendo di fatto una scorciatoia mentale, più emotiva che razionale, come direbbe il famoso psicologo Kahenemann.
Se l’indagine fosse stata accurata, l’alterazione patologica della sfera emotiva, indagata secondo le evidenze neuroscientifiche, avrebbe potuto contribuire a mettere in luce, nel caso concreto, un substrato organico disfunzionale in grado di alterare in tutto o in parte la capacità di intendere e di volere della stalker.


Nella recente prospettiva neuroscientifica, i fattori emotivi-passionali si prestano, dunque, ad essere “ridefiniti” come tutt’altro che marginali, al punto da suggerire una possibile base organica dei cc.dd. disturbi della personalità.


Ma su questo esiste una certa “diffidenza” da attenta dottrina che, con dovizia di argomentazioni, ha evidenziato le criticità, anche alla luce di una (presunta?) “separazione” tra attività mentale e funzionamento del cervello.


Come ha scritto, il neuroscienziato francese Jean-Didier Vincent: “non c’è da meravigliarsi che il cervello continui a ispirare una sorta di sacro stupore e di diffidenza; la sua scoperta e la sua esplorazione sono successive a quelle dell’America. Prima, quella terra incognita era lasciata alla mera speculazione e alle superstizioni. Quasi intoccabile. Spesso ci facciamo scrupoli a far studiare il cervello ai bambini. Troppo complesso, si dice. Ma non è forse irrazionale rifiutarsi di conoscere come funziona uno strumento che ci serve ad agire, ad amare, a conoscere?”.


Aggiungerei:
non è forse irrazionale per il diritto penale “rifiutarsi” di conoscere come funziona realmente il cervello in preda ad alterazioni emotive patologiche?
Questo ovviamente non significa semplificare le cose o giustificare comportamenti criminosi gravi come le condotte di stalking, ma significa valutare con profondità e cura ogni singola situazione, nell’interesse di tutte le persone.


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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.