Trasferimento di un genitore con i figli minori

Il trasferimento di un genitore, alla fine della relazione o anche dopo la separazione o il divorzio, può avere la sua rilevanza e non è privo di questioni e discussioni, quando chi si trasferisce porta con sé i figli minori.

La situazione può infatti alimentare conflitti tra i genitori e ostacolare il sereno esercizio della responsabilità genitoriale congiunta, oltre a compromettere i rapporti dei minori con il genitore non collocatario, che si troverà a vedere meno e con difficoltà il figlio.
La casistica è abbastanza diffusa con trasferimenti dettati da ragioni sentimentali, lavorative o semplicemente per riavvicinarsi alla famiglia di origine.
Ovviamente nulla quaestio se lo spostamento non comporta grandi distanze e la nuova abitazione rimane nei paraggi della precedente residenza o comunque è nella stessa città.
Il problema, invece, si pone quando il trasferimento crea un’importante distanza fisica tra i componenti del nucleo familiare.
Le implicazioni sono rilevanti perché il trasferimento può influire in maniera concreta sulla continuità dei rapporti affettivi tra genitori e figli che dovrebbe essere invece garantita sempre, a prescindere dalla interruzione della convivenza tra i genitori.
Se il trasferimento comporta una distanza consistente tra l’uno e l’altro genitore, questa garanzia viene per forza di cosa compromessa: di fatto i figli si trovano allontanati dal genitore non collocatario con grosse difficoltà di incontrarsi secondo il diritto di visita e con vanificazione di una effettiva bigenitorialità,

Vediamo che cosa dice la legge per tutelare queste situazioni:

  • le forme di tutela
  • il caso
  • i suggerimenti per evitare contenziosi

Trasferimento di un genitore con i figli minori – il consenso dell’altro genitore

Quando il genitore vuole trasferire la propria residenza portando con sé i figli, coinvolgendo di conseguenza nel trasferimento anche loro, non può farlo senza il consenso dell’altro genitore.
Da sapere infatti che il cambio di residenza di un minore richiede sempre il consenso di entrambi i genitori e, ove non vi fosse accordo, si può chiedere l’intervento del Giudice, ma non si può agire di propria unilaterale iniziativa.

La tutela.

Se il genitore desidera trasferirsi con i figli minori e l’altro genitore non è d’accordo potrà chiedere al Giudice di regolare tale aspetto formulando le sue richieste in sede di definizione delle condizioni di affidamento, se non sono ancora state regolate oppure in sede di modifica delle stesse quando esiste già un provvedimento.
Se invece il trasferimento del minore è già avvenuto senza il consenso di uno dei genitori, il genitore dissenziente può ricorrere al Giudice, per vedere tutelate le sue ragioni:

  • Se il trasferimento dell’altro genitore con i figli minori è avvenuto in concomitanza con la fine della relazione e non è ancora intervenuto un provvedimento consensuale o giudiziale contenente le condizioni di affidamento del minore, il genitore che non è d’accordo con il trasferimento può chiedere la regolamentazione giudiziale di tali condizioni con la collocazione del minore presso di sé, sempre che la richiesta risponda all’interesse supremo del minore.
  • Se invece il trasferimento è avvenuto in epoca successiva alla separazione o divorzio (o alla regolazione delle condizioni di affidamento in caso di coppie non sposate), il genitore dissenziente può sempre chiedere la modifica di tali condizioni formulando le sue richieste a riguardo.
  • Inoltre è possibile ottenere anche l’erogazione di sanzioni a carico del genitore che ha trasferito i minori senza il consenso dell’altro genitore.

Per decidere sul punto, il Giudice valuta caso per caso, tenendo conto di una serie di aspetti:

  • Le motivazioni del trasferimento del genitore collocatario con i figli devono corrispondere ad effettive esigenze lavorative o affettive meritevoli di tutela;
  • I tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario
  • La tutela delle relazioni consolidate del minore, inclusi i legami con i parenti, gli ascendenti, figure chiave di entrambi i rami genitoriali e anche gli amici
  • Le caratteristiche dell’ambiente in cui il genitore collocatario intende trasferirsi
  • Le ripercussioni del trasferimento sul minore rispetto al suo bisogno di stabilità ambientale, emotiva e psicologica;
  • La volontà del minore di trasferirsi, se esprimibile in base alla sua capacità di discernimento.

Il caso.

Per entrare più nel merito della questione, porto qui di seguito un caso specifico arrivato fino in Cassazione.
Il giudice del merito era stato chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza di una mamma, genitore collocatario del minore.
Previa valutazione dell’interesse del minore, dei relativi rapporti con i genitori e del centro di interessi e relazioni affettive, nonché delle ripercussioni sul genitore non collocatario, ha accolto la domanda della madre.
Nella specie, è stata data rilevanza al fatto che la precedente modalità di frequentazione padre – figlio, nei primi tre anni di età del bambino, non era stata assidua, in quanto il padre era spesso assente ed il bambino aveva coltivato la sua affettività prevalentemente con la madre e la famiglia di origine della stessa, quindi negare il trasferimento avrebbe significato negare la serenità del bambino.
Il padre ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 337 ter c.c. (“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale …”), sempre sul presupposto che il trasferimento del figlio avrebbe penalizzato il bambino nella frequentazione paterna e il suo diritto alla bigenitorialità.


Ma anche la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Giudice di merito, sostenendo che la tutela del miglior interesse del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente.
Questo caso evidenzia come le circostanze di fatto siano da valutare di volta in volta e come i rapporti pregressi con il bambino, ante interruzione della convivenza, abbiano molta rilevanza per stabilire quale sia effettivamente l’interesse del minore.

I suggerimenti legali.

Se sei un genitore di un figlio minore e stai pensando di trasferirti, non fare di testa tua e parla sempre con l’altro genitore, trovando una soluzione che tenga conto prima di tutto degli interessi dei bambini.

Nel caso non riesci ad accordarti, puoi sempre richiedere una valutazione legale e nel caso richiedere l’intervento del Giudice.
Se sei un genitore che invece sta subendo una compromissione dei tuoi diritti, perché il tuo ex partner si è trasferito o vuole trasferirsi con i figli minori, fai valutare la situazione da un legale per verificare se ci sono i presupposti per intervenire.

In ogni caso puoi contattarmi per una consulenza per tematiche di questo tipo, come per altre questioni di natura familiare.
Puoi farlo anche in prevenzione per favorire soluzioni non contenziose.

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EMANUELA MASSARI

AVVOCATO NEGOZIATORE ESPERTA IN PRATICA COLLABORATIVA FAMILIARE E RISARCIMENTO DEL DANNO A L’AQUILA E ROMA

Mi chiamo Emanuela, classe 1976, avvocato dal 2004, iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, con un’esperienza continuativa nell’ambito del diritto civile, impegnata soprattutto nel diritto di famiglia.

Il mio modo di lavorare è orientato al perseguimento di una giustizia sostenibile, con il minor impatto emotivo possibile per le persone coinvolte. 

Mi adopero per sensibilizzare le persone alla prevenzione della lite e ai vantaggi di un buon accordo.