Quando cessa? Quando si riduce
Caro papà, la fine di una relazione porta con sé diverse questioni ed una delle più delicate riguarda il sostegno economico dei tuoi figli.
Quello sull’assegno di mantenimento per i figli è un tema caldo e comprendere quando e come può essere modificato o cessare è importantissimo, per tutelare i tuoi diritti e garantire il benessere dei tuoi ragazzi.
Questo è un articolo prevalentemente dedicato ai padri, perché di solito i genitori onerati sono loro.
Per quanto si stiano aprendo nuovi panorami, la situazione maggioritaria è ancora questa: la collocazione prevalente dei figli è presso la madre e il padre di conseguenza ha l’onere di contribuire al mantenimento versando un importo mensile che viene stabilito consensualmente o giudizialmente nelle condizioni di separazione o di divorzio o nelle condizioni di affidamento e mantenimento, quando i figli sono nati da una relazione non matrimoniale.
Ovvio è che quello che spiegherò in questo articolo vale anche per le mamme, quando la situazione è invertita.
In ogni caso il punto è questo: sapere fino a quando dura l’onere, quando può cessare e quando, invece, può essere ridotto.
Affronterò la casistica di cessazione e riduzione dell’assegno in questo articolo, per aiutarti ad orientarti, sapendo fin da subito, che non puoi agire di testa tua, ma serve sempre un parere preventivo e un procedimento specifico.
Quindi cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento analizzando le situazioni più comuni sulla base di ciò che dice la legge e delle recenti pronunce giurisprudenziali.
Assegno di mantenimento per i figli: le modifiche. Quando cessa? Quando si riduce?
I casi di cessazione dell’assegno di mantenimento per i figli.
L’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli non è eterno, ma quando cessa?
Esso cessa, in linea generale, quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica.
Che cosa significa concretamente?
Intanto significa che non basta il raggiungimento della maggiore età, ma serve un’autonomia effettiva e il punto delicato è proprio questo: definire in concreto quando si può dire raggiunta l’indipendenza economica e fino a quando si deve attendere quella condizione ottimale.
Nulla quaestio se il figlio maggiorenne sta studiando, perché in questo caso non ha un suo reddito.
Il punto si pone quando il figlio maggiorenne inizia a lavorare, ma quando il lavoro determina realmente l’autonomia economica?
Se il lavoro del figlio non è stabile e percepisce un reddito insufficiente per far fronte alle proprie necessità, non può considerarsi economicamente indipendente, con la conseguenza che l’obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori persiste.
Al limite l’assegno di mantenimento può essere ridotto, come vedremo nel paragrafo successivo, ma non eliminato del tutto.
La definizione del raggiungimento dell’indipendenza ai fini della cessazione dell’assegno di mantenimento è un argomento delicato che va valutato caso per caso, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali, che cercano di contemperare gli interessi delle persone coinvolte: figli e genitori.
Gli elementi da considerare sono questi:
- l’interesse e il diritto dei figli di raggiungere l’autonomia economica con conseguente dovere dei genitori di supportarli in questo percorso
- il diritto dei figli a raggiungere una condizione che li renda in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, grazie ad un’attività lavorativa stabile e con un reddito adeguato non solo al proprio tenore di vita, ma anche al proprio grado di istruzione scolastica e formazione professionale.
- l’importanza di valutare a questi fini concretamente le capacità reddituali potenziali del figlio maggiorenne nel contesto socio – economico in cui vive.
- l’onere dei figli maggiorenni di non adagiarsi sugli allori e di impegnarsi attivamente nella ricerca di un lavoro
- il diritto del genitore di non essere tenuto a mantenere i figli sine die, se questi, pur avendone la possibilità e l’età, non si attivano per rendersi autonomi.
Gli elementi da contemperare sono dunque da entrambe le parti e, per chi teme di vedere protratto all’infinito l’onere dell’assegno di mantenimento, deve sapere che la giurisprudenza tiene conto anche dell’interesse del genitore obbligato.
A questo proposito, con ordinanza n. 17183/2020, la Prima Sezione della Cassazione Civile ha puntualizzato che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il figlio maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente.
A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni.
Alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri anche del figlio maggiorenne, non viene accordato a questi il diritto di indugiare in eterno, nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle proprie aspettative, non essendo consentito fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei genitori di adattarsi loro stessi al sacrificio perenne e magari adattarsi loro stessi a svolgere qualsiasi attività pur di sostenere figli grandi ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali
Buon senso e misura dovrebbero regolare questa materia, nel rispetto di tutti gli interessi coinvolti e come avvocato mi adopero in questa direzione.

I casi di riduzione dell’assegno di mantenimento
La cifra stabilita per l’assegno di mantenimento non è scolpita nella pietra.
Anche se l’onere rimane fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, non è detto che rimanga lo stesso fino a quel momento.
Quindi l’assegno di mantenimento può essere oggetto di revisione, qualora intervengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche o di vita personale delle persone coinvolte.
Vediamo alcuni casi tipici:
- Diminuzione del reddito del genitore obbligato
Questo è il caso del genitore obbligato che perde il lavoro o subisce una riduzione dello stipendio.
In questo ambito rientra anche l’ipotesi del genitore obbligato colpito da grave malattia che comporta un’incidenza significativa sul suo reddito lavorativo, anche se possiede dei beni, come nel caso in cui la nuova condizione di salute non gli consenta di svolgere alcuna attività lavorativa. - Indipendenza economica parziale del figlio.
Questo è il caso in cui il figlio maggiorenne, pur non essendo completamente autonomo economicamente, inizia a percepire un reddito proprio.
Non ci sono magari i presupposti per la cessazione dell’assegno di mantenimento, ma potrebbe essere considerata la sua riduzione. - Aumento dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Questo è il caso in cui cambia l’assetto di collocamento dei figli e di frequentazione con i genitori.
Può infatti capitare che la separazione venga definita con un regime di affido condiviso tradizionale, con collocazione prevalente dei figli presso un genitore e con conseguente onere per l’altro genitore di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge collocatario, ma poi nel corso del tempo le cose cambiano.
Potrebbe essere che i figli di fatto si trovino a passare più tempo, rispetto a quello concordato, con il genitore non collocatario e che, quindi, anche questi si trovi a provvedere in via diretta al loro mantenimento.
Di fatto si crea un modello di collocamento paritetico o alternato (ne ho parlato in questo articolo).
Ecco, questo cambiamento giustifica ampiamente la revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento con una riduzione, se non la cessazione qualora il tempo sia effettivamente paritetico e non vi siano rilevanti differenze reddituali tra i due genitori. - Costituzione di una nuova famiglia
Questo è il caso in cui il genitore obbligato ha una nuova relazione da cui nasce un figlio.
La nascita di un nuovo figlio è da considerarsi senz’altro un fatto nuovo sopravvenuto, anche se non basta di per sé.
Quello che conta è, infatti, l’incidenza reddituale che può avere sul genitore obbligato, considerato che sarà tenuto a provvedere al mantenimento anche del nuovo nato.
La riduzione non viene, quindi, concessa automaticamente, per il solo fatto della nuova nascita.
Al contrario, il genitore obbligato potrà richiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento in questione, dimostrando che la nuova nascita determina un effettivo depauperamento delle sue sostanze.
In concreto, la riduzione potrà essere accordata solo se la misura del mantenimento a favore dei membri della prima famiglia produca una situazione deteriore nei confronti della seconda famiglia e per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento l’obbligato dovrà dimostrare la “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito”.
Cosa fare concretamente: la procedura di revisione
In questa materia è importante sapere che non esistono automatismi.
Questo vuol dire che non puoi ridurre, non puoi sospendere né temporaneamente né definitivamente l’assegno di mantenimento per i figli stabilito a tuo carico.
Questo vale anche quando pensi di avere ragione al 100%, perché le condizioni di separazione o di divorzio (o le condizioni di affidamento e mantenimento se si tratta di figli nati fuori dal matrimonio), consensuali o giudiziali che siano, hanno valenza di titolo esecutivo che rimane in piedi indipendentemente dalle condizioni di fatto mutate, fino a quando non vengono revisionate da un provvedimento o da un nuovo accordo formalizzato.
Non solo.
Le conseguenze di una cessazione o riduzione dell’assegno di mantenimento operata arbitrariamente possono essere rilevanti penalmente, perché rischi di commettere un illecito penale per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 c.p.
La strada corretta è, dunque, quella di avviare un procedimento ai sensi dell’art. 473 bis.29 c.p.c.
Quindi niente giustizia fai da te e segui questi passaggi:
- Rivolgiti ad un avvocato, possibilmente esperto o specializzato in diritto di famiglia,
che saprà valutare il tuo caso specifico e consigliarti sulla fattibilità della richiesta al fine di predisporre gli atti necessari, compresa la possibilità di avviare una trattativa con l’altro genitore, quando ci sono i presupposti, in modo da raggiungere un accordo e formalizzarlo con un ricorso congiunto per la modifica delle condizioni. - Presenta ricorso per la revisione dell’assegno di mantenimento: Se non ci sono possibilità di accordo, il passaggio necessario è quello di presentare un ricorso al Tribunale esponendo i motivi della tua richiesta ed allegando la documentazione probatoria a sostegno.
- Si svolgerà un’udienza nella quale il Giudice ascolterà le parti e, valutate tutte le circostanze, deciderà se accogliere o meno la tua richiesta di riduzione o cessazione dell’assegno.
Conclusioni
La questione dell’assegno di mantenimento è complessa e richiede un’attenta valutazione di ogni singolo caso.
Quindi, se ritieni che le condizioni siano cambiate al punto da giustificare una revisione o la cessazione dell’obbligo, non esitare a contattarmi per una consulenza.
Io potrò guidarti nel percorso legale più appropriato per tutelare i tuoi diritti e garantire al contempo il benessere dei tuoi figli.
Il dialogo costruttivo con l’altro genitore è sempre auspicabile, con la possibilità di raggiungere un accordo anche sotto questo profilo, ma quando non è sufficiente, sappi che la legge ti offre, comunque, gli strumenti per far valere le tue ragioni.
Il mio consiglio è anche quello di prendere un parere tempestivo, per limitare il periodo del gravame economico che stai sopportando, quando non ci sono più i presupposti per averlo.
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